Settori ed Attività
Responsabilità civile medica
Obbligo di sorveglianza sulla salute
In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria: tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale.
Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico.
Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve; tale principio generale va applicato sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale (fatto illecito).
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