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Errato intervento e onere della prova

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Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria

In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.

Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo.

Diligenza qualificata del chirurgo nella fase operatoria

Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 del codice civile comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito).

Obbligo di esatto adempimento del medico

Nella responsabilità contrattuale, peraltro, è posto (art. 1218 c.c.) a carico del debitore (nella specie del medico chirurgo) l’obbligo dell’esatto adempimento.

Sicché il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.

Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Quando il medico risponde per dolo, o colpa grave?

Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.

Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.

Quando il medico risponde per imperizia, imprudenza, o negligenza?

La responsabilità contrattuale attenuata d cui all’art. 2236 del codice civile è limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma del codice civile.

Con l’entrata in vigore della Legge numero 24 del 2017,  conosciuta come Legge Gelli, il medico che opera all’interno di una struttura sanitaria può essere chiamato a rispondere del proprio operato nei confronti del paziente solo a titolo extracontrattuale, mentre la responsabilità contrattuale resta esclusivamente a carico della struttura stessa e per il sanitario che ha assunto un’obbligazione diretta con il paziente.

Come provare la colpa medica?

Circa l’onere della prova nella colpa medica il danneggiato che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’errato intervento, o del trattamento al quale si è sottoposto, ha l’onere di provare non soltanto la lesione subita, ma anche la condotta colposa del medico ed il nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione.

Il paziente che si rivolge alla struttura, invece, deve provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della sua situazione patologica, ovvero l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta, o l’omissione dei sanitari.

Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l’inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.

L’esame preliminare del caso, per riscontrare se sussiste responsabilità medica, fornito dal nostro studio legale è gratuito.