Settori ed Attività
Responsabilità civile medica
Autodeterminazione del paziente
Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, a ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto prescindendo anche da altri eventuali danni.
L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio. L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata.
L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi. Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute protetta dal comma primo dell’art. 32 della Costituzione (Cass. n. 9705/97).
Data la complessità e difficoltà riscontrabili nel nesso di causalità e relativo onere probatorio noi di Sposatolaw, che siamo stati tra i primi ad occuparci della materia inerente la responsabilità medica, offriamo assistenza tecnica legale e medico legale altamente specialistica.
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