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Procedura di sovraindebitamento

Procedura di sovraindebitamento

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La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante il  titolo “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Le procedure di composizione della crisi prevedono, in alternativa: l’accordo di ristrutturazione dei debiti,  il piano del consumatore, o la liquidazione del patrimonio del debitore.

Cosa è la procedura di sovraindebitamento?

Con questa procedura il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi.

La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi e si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o insolvenza, sono regolamentate dall’art. 2 lettera c del D. Lgs. 14/2019.

La ratio della procedura consiste nel favorire il debitore, per consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da pesi che rischiano di divenire insostenibili, precludendogli ogni prospettiva futura.

Condizioni per accedere all’istituto

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa estende l’applicazione dell’esdebitazione degli insolventi civili, anche ai membri della famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili.

Con la finalità di favorire quei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono soggetti a fallimento.

Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione.

Inoltre nella procedura di sovraindebitamento, i crediti che non possono essere soddisfatti, se il piano viene approvato, diventano inesigibili.

Per avvalersi delle possibilità previste dall’istituto la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovra indebitamento per colpa grave, o dolo.

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Vendita in frode ai creditori

Vendita in frode ai creditori

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L’azione revocatoria degli atti in frode ai creditori

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.

Consiste nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio,  con i quali il debitore abbia recato oggettivamente pregiudizio alle ragioni creditorie.

L’articolo 2902 del codice civile prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possa promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive, o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato.

Inoltre, il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Le fattispecie relative alla vendita in frode ai creditori possono essere assai variegate.

Si pensi all’atto in frode ai creditori per il cui tramite si intende danneggiare specificamente costoro, sottraendo la garanzia generica costituita dagli elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore.

Oppure alla costituzione di una garanzia reale in favore di un creditore che ne fosse stato originariamente privo.

Effetti dell’azione pauliana ed inefficacia relativa degli atti compiuti

L’effetto dell’azione pauliana non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella sua dichiarazione di inefficacia relativa.

Nel senso che l’atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.

Gli elementi essenziali dell’azione in commento tradizionalmente vengono ravvisati nel “consilium fraudis” e nell’ “eventus damni”.

Ricorre il primo allorché sia ravvisabile la frode del debitore, ovvero quando sia evidente la conoscenza del pregiudizio da parte di questi relativamente all’atto di disposizione posto in essere in danno al creditore.

Se l’atto è stato compiuto prima che sia maturato il diritto di credito la legge impone, al fine dell’esperimento dell’azione, la necessità che sia dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore. 

Circa il secondo elemento, invece, bisogna tener conto che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore.

Se il patrimonio del debitore è composto da più cespiti di valore, la vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché questi, in caso di inadempimento, potrà comunque rivalersi sugli altri beni.

Atti in frode a titolo oneroso e a titolo gratuito

Rilevante, poi, è distinguere se la vendita in frode ai creditori sia a titolo oneroso o gratuito.

Se l’atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno sarà anche necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio che arreca alle ragioni del creditore.

Ovvero che sia in malafede, potendo il giudice convincersi dell’esistenza di tale requisito in base al basso prezzo corrisposto dal terzo acquirente per ottenere il bene.

Se l’atto, invece, è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della frode ed il prodursi del danno, essendo irrilevante l’eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il diritto.

Dunque, soltanto il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se potrà dimostrare di essere in buona fede al momento dell’acquisto.

La Suprema Corte ( Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11573 del 14.05.2013 ) ha affermato che l’accertamento del credito non sospende l’azione revocatoria, che si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicazione dell’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero.

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Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Scioglimento della comunione ereditariaPubblicato su Il Messaggero il 3 giugno 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in  diritto immobiliare e diritto ereditario.

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Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: l’articolo 556 cpc prevede per il creditore la possibilità di fare pignorare insieme all’immobile anche i mobili che lo arredano, quando sia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, depositandoli però insieme nella cancelleria del Tribunale.

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: il pignoramento dell’immobile arredato 

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: la norma in commento disciplina l’esproprio dell’immobile arredato.

Consentendo con il pignoramento l’espropriazione congiunta su mobili ed immobile, quando si realizzi una sorta di connessione degli oggetti con la sede ove si trovano, in relazione ad una stretto rapporto economico tra gli stessi.

Tipici esempi che si possono riportare sono quelli: di un opificio fornito di macchinari non incorporati ad esso, di un negozio dotato di banchi e scaffali (con esclusione delle merci destinate alla vendita), di una villa antica arredata con mobili d’epoca.

A riguardo, occorre precisare che la norma è dettata da ragioni di opportunità economica per cui l’espropriazione unitaria trova giustificazione nell’essere il procedimento cumulativo teso al conseguimento di un ricavo, quale quello derivante dalla vendita dei beni riuniti.

L’espropriazione congiunta di immobile con beni mobili, casi ed esclusioni

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: ulteriore finalità perseguita dall’espropriazione congiunta è riconducibile all’economia processuale.

In considerazione del fatto che l’unitarietà del pignoramento renda più celere l’attività del creditore anche con il cumulo dei mezzi di espropriazione.

È bene precisare, però, che la sola connessione con la sede di per sé non giustifica il pignoramento congiunto.

Atteso che, come facilmente comprensibile, non è consentita l’applicazione della disposizione in esame nel caso della vettura posta in garage, o di valori custoditi in cassaforte, poiché non legati all’immobile da alcun rapporto di funzionalità, abbellimento, od utilità.

La disposizione non si applica anche agli accessori ed alle pertinenze  in quanto ricompresi automaticamente nell’oggetto del pignoramento, come previsto dall’articolo 2912 del codice civile.

Bisogna, poi, ricordare che con particolare riguardo all’azienda la giurisprudenza ha chiarito quanto appresso.

Stante l’autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, nessuno dei quali assume la funzione di bene principale, per promuovere l’esecuzione forzata sui beni della stessa è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili.

Non essendo applicabile l’articolo 2912 del codice civile, salvo il ricorso all’espropriazione cumulativa contemplata dall’articolo 556 in esame.

Aste: il creditore ricorre al pignoramento congiunto, il creditore assistito da causa di prelazione 

A riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 9760 del 1993 ha precisato che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa al solo bene immobile, non può pretendere di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato imputabile all’esecuzione forzata mobiliare.

Infine, mentre i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile, i beni immobili sono assoggettati alla disciplina dell’articolo 555 dello stesso codice di rito.

Ma l’esecuzione si svolgerà davanti al Giudice competente per l’espropriazione immobiliare, in quanto l’applicazione della norma comporta l’attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare.

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Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi

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Cosa è il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura di soddisfazione del credito molto utilizzata, perché più rapida ed economica di altre procedure esecutive, che avviene su crediti vantati dal debitore presso altri soggetti, come nel caso del pignoramento del conto corrente bancario, o del pignoramento del quinto dello stipendio direttamente al datore di lavoro del debitore.

Con tale procedura, come disposto dall’articolo 543 del codice di procedura civile, il creditore procede all’esecuzione forzata dei beni del debitore che si trovano in possesso di un soggetto terzo al suo rapporto creditorio.

Come avviene il pignoramento presso terzi?

L’avvocato, dopo avere eseguito le opportune ricerche patrimoniali sulla persona del debitore, provvede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo ufficiale giudiziario, consegnando il titolo attestante il credito vantato, l’atto di precetto notificato al debitore e l’originale dell’atto di pignoramento contenente la citazione del debitore a comparire ad udienza fissa, con l’invito al terzo a rilasciare la relativa dichiarazione. 

Ricevuta la dichiarazione del terzo e ritirato l’atto di pignoramento notificato, la causa dovrà essere iscritta a ruolo, a pena di inefficacia nel termine di 30 giorni.

Quindi la cancelleria del tribunale trasmetterà al legale comunicazione relativa alla fissazione di udienza in cui il giudice verificherà la regolarità delle notifiche e, successivamente, analizzerà la dichiarazione resa dal terzo pignorato.

Effetti della dichiarazione di terzo nel ppt

Se la dichiarazione di terzo è positiva, e non ci sono opposizioni del debitore circa l’impignorabilità del bene, allora il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione con il quale ordinerà al terzo di pagare al creditore procedente, quanto dovuto dal debitore, oltre alle spese di procedura.

Se, invece, la dichiarazione di terzo non arriva, o se arriva è negativa, si prospetta uno scenario più complesso e di difficile pronta soluzione per il recupero del proprio credito,  atteso che è sempre possibile entro i termini di legge,  sussistendo fondati motivi, opporsi agli atti del ppt.

Per prenotare una consulenza in materia di pignoramento presso terzi  dall’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente emerito dell’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari, consultare info sui costi nell’area Assistenza Legale24h.  

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Pignoramento

Pignoramento

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Cos’ è il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che il creditore assoggetta all’espropriazione forzata, con i relativi frutti.

La sua funzione è quella di determinare un vincolo di destinazione su uno, o più beni, individuati dal creditore sul patrimonio del debitore.

La finalità è liquidare i beni e trasformarli in denaro, per soddisfare il proprio credito, rendendo attuale la responsabilità patrimoniale generica sancita dall’articolo 2740 del codice civile.

Atti dispositivi sul bene pignorato 

Il bene pignorato non è in regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore.

Infatti l’eventuale atto di disposizione su di esso compiuto non è nullo, o in alcun modo invalido, o affetto da inefficacia assoluta.

L’articolo 2913 del codice civile, chiarisce che la vendita effettuata dal debitore del bene pignorato è inopponibile al creditore procedente anche con riguardo  all’intervento dei creditori nel processo esecutivo.

In tale ipotesi si parla di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato.

Una domanda frequente che, poi, pone il debitore esecutato a cui è interessante rispondere è: pignoramento immobiliare, come impedire la vendita della casa all’asta?

Le novità introdotte dalla Legge 80/2005

Molto rilevanti da un punto di vista pratico sono le novità introdotte, in tema di pignoramento immobiliare dalle Legge n. 80 del 2005.

Certamente la più rilevante riguarda la custodia dell’immobile pignorato e liberazione.

Ferma restando la centralità dell’ingiunzione, il nuovo secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile ha stabilito che il pignoramento debba contenere due requisiti formali:

  1. l’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale, con avvertenza che altrimenti le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria
  2. l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.

Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si spiega anche in considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione del pignoramento.

la quale, nonostante i pignoramenti in aumento, non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita.

Una volta ricevuta l’ingiunzione dell’Ufficiale Giudiziario è importante documentarsi su vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.

Ricerca dei beni da pignorare

Gli ulteriori commi introdotti dalla Legge n. 80/2005, come riformata dalla Legge n. 52/06, hanno finalità volte ad introdurre meccanismi di facilitazione della ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore.

Da qui l’estensione dei poteri per l’Ufficiale Giudiziario, quando verifica che i beni assoggettati al pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente.

E invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui questi si trovano, o le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento delle sanzioni previste per il caso della mancata dichiarazione. 

Sempre nel caso in cui non vengano individuati beni utilmente pignorabili, è stato introdotto un procedimento officioso di individuazione dei beni da pignorare analogo a quello previsto nel sistema francese.

La riforma ha disposto anche che l’Ufficiale Giudiziario possa richiedere, su istanza del creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.

Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero. Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw.

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Intervento dei creditori

Intervento dei creditori

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Quando è possibile l’intervento dei creditori?

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione devono essere avvertiti i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

Il successivo art. 499 prevede che possano intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

Modalità di intervento dei creditori in giudizio

Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.

La disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della “par condicio creditorum” posto dall’art. 2741 del codice civile, secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.

Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006, dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.

Poteri e limiti dell’intervento del creditore

La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 c.p.c.

Circa gli effetti dell’intervento è l’art. 500 dello stesso codice di rito a disporre che tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

In linea di principio, i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale, assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.

Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato o no da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo, a seconda che sia avvenuto prima o dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Intervento in  giudizio e distribuzione del ricavato 

L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.

L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma, poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato  dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero, per consulenza legale telefonica e appuntamenti info e costi nell’area Assistenza Legale24h

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Decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo

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Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale a seguito di un ricorso presentato dal creditore accompagnato dai documenti che ne attestano il credito.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale sommario con cui  si chiede al giudice di emettere un ordine di pagamento contro il debitore inadempiente.

Con questa tipologia di  ricorso il creditore che vanta un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede un ingiunzione di pagamento al giudice competente.

Il giudice designato, ricorrendo i presupposti, ordina al debitore di adempiere all’obbligazione di pagamento o di consegna entro quaranta giorni dalla notifica.

Con l’avvertimento che entro il medesimo termine è possibile proporre opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata da avviare con il pignoramento, previa notifica del precetto.

Decreto ingiuntivo esecutivo

Il decreto ingiuntivo esecutivo consente al creditore di ottenere il pagamento del proprio credito, o la consegna del bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine di 40 giorni.

In questo caso il debitore è obbligato ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di precetto, con cui il titolo viene notificato.

Il decreto può essere provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su una cambiale anche scaduta, un assegno circolare, un assegno bancario finanche scoperto.

Oppure quando il  titolo è  costituito da un certificato di liquidazione di borsa, un atto ricevuto da notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

L’ingiunzione di pagamento può essere, altresì, provvisoriamente esecutiva quando si ritiene che, in caso di ritardo nel pagamento, come nel caso di una fattura inevasa, si possa creare un grave danno per il creditore.

Il creditore per effetto del ritardo nel pagamento potrebbe vedersi sottrarre le dovute garanzie nell’adempimento da parte del debitore.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Ove il debitore contesti l’ingiunzione di pagamento, perché infondata, illegittima, o perché vi ha già adempiuto potrà proporre opposizione.

Il termine di opposizione a decreto ingiuntivo è di di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione ricevuta, a pena di nullità.

Circa la forma l’opposizione si propone con citazione e non con ricorso, dinanzi lo stesso giudice che lo ha emesso.

L’opposizione si propone notificando un atto di citazione al creditore opposto ed iscrivendo la causa a ruolo.

In tal modo il procedimento  si trasforma da sommario, in ordinario per l’accertamento della natura, sussistenza ed entità del credito contestato nel decreto opposto.

Carattere dell’ opposizione a decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo ha spesso carattere meramente dilatorio.

Con il solo intento di consentire al debitore di prendere tempo e sottrarsi al proprio obbligo di adempiere, in particolare quando non è supportata da prova scritta, o di pronta soluzione.

Per “prova scritta”  si  deve intendere qualsiasi documento idoneo a provare, ai sensi degli artt. 2699 e seguenti del codice civile, il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l’inesistenza del diritto del creditore.

Per “pronta soluzione” si  deve intendere, invece,  l’esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell’opposizione tali, però, da non dare vita ad una vera e propria istruttoria.

Ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Riguardo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermano quanto segue.

Il giudice istruttore, nell’esercizio del suo potere discrezionale di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto non deve limitarsi alla sola verifica del fatto che l’opponente abbia fondato l’opposizione su prova scritta, o se questa sia di pronta soluzione.

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura civile, può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari

  1.  quando il creditore opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente;
  2.  quando, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa allegare e provare il “periculum in mora” che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal “fumus boni iuris” del suo diritto.

Con il decreto ingiuntivo telematico introdotto con il Decreto Legge 179/2012, che prevede il deposito dei documenti con modalità telematiche, i tempi di emissione del decreto sono più veloci con indubbi vantaggi per il creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore.

Avvocato civilista per recupero crediti 

Il creditore a fronte del diniego di pagamento da parte del proprio debitore deve rivolgersi ad un avvocato per recupero crediti affinché possa incassare in tempi rapidi le somme a lui dovute.

A volte è sufficiente l’inoltro di una semplice diffida ad adempiere e costituzione in mora del debitore ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.

Il più delle volte, però,  occorrerà promuovere una procedura di riscossione per ottenere un titolo esecutivo da parte dell’autorità giudiziaria contro il debitore ed avviare un pignoramento presso terzi.

Per conferire un incarico  all’Avvocato Gianluca Sposato o per una consulenza legale, info su costi e pagamenti nell’area Assistenza Legale24h 

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Cumulo dei mezzi di espropriazione

Cumulo dei mezzi di espropriazione

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Limiti all’espropriazione forzata

L’art. 483 del codice di procedura civile dispone che il creditore possa valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalle legge.

Ma, su opposizione del debitore, che non  può  avvenire nelle forme dell’ opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il Giudice stesso determina.

Il presupposto affinché il debitore possa invocare la limitazione prevista dalla norma in esame consiste nella eccessività del ricorso ai vari mezzi di espropriazione, attraverso i quali può realizzarsi.

Pensiamo all’espropriazione forzata mobiliare presso il debitore,  al pignoramento immobiliare o al pignoramento presso terzi, poiché la legge consente al creditore di potere agire cumulativamente, senza alcun ordine di priorità, con la sola eccezione per i beni sui quali sia apposta una garanzia reale ai sensi dell’art. 2911 del codice civile.

Valutazione dell’eccessività dei mezzi di espropriazione

Cumulo dei mezzi di espropriazione: la valutazione dell’eccessività deve essere apprezzata dal Giudice di volta in volta.

Tenuto conto degli interessi del creditore pignorante e di quelli intervenuti, nonché del valore dei beni esecutati e dell’ammontare del credito dell’istante, dei crediti degli intervenuti e di coloro che vantino cause legittime di prelazione.

Parte della dottrina, propende per quella tesi più garantista per il creditore secondo cui tale valutazione dovrebbe tenere conto del presumibile ricavato della vendita, nonché delle probabilità di eventuali ulteriori interventi in giudizio da parte di creditori privilegiati.

Al contrario una parte minoritaria sostiene che la norma in esame costituisca una estrinsecazione del principio del minimo mezzo, ovvero del principio di lealtà e probità nel compimento degli atti processuali.

Reclamo sul cumulo dei mezzi di espropriazione

In ogni caso, è bene sottolineare che il maggior valore dei beni oggetto dell’espropriazione, rispetto al credito vantato, di per sé non costituisca eccesso dei mezzi di espropriazione tale da legittimare il Giudice ad intervenire.

Non potendosi prescindere, a riguardo, dalla formulazione di apposito reclamo da parte del debitore esecutato.

Al di fuori delle ipotesi di eccessività, sono ammessi più procedimenti di stesso tipo per lo stesso credito.

Tuttavia, come ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 3786 del 1987, il  creditore che sia stato soddisfatto in uno di essi non può ottenere anche il rimborso delle spese di un altro procedimento.

Eccessività dei mezzi di espropriazione e riduzione del pignoramento 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sussista il cumulo dei mezzi di espropriazione qualora si promuovano contro lo stesso debitore più processi esecutivi di diverso tipo.

Dovendo, diversamente, trovare applicazione l’articolo 496 del codice di procedura civile che disciplina la riduzione del pignoramento.

Quanto alla natura ed alla forma dell’opposizione del debitore, essa non può inquadrarsi nella categoria delle opposizioni in senso tecnico ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.

Consistendo in un mero reclamo, non soggetto a termini di decadenza, motivato da ragioni di opportunità e convenienza, da proporsi con ricorso o con semplice dichiarazione a verbale di udienza.

Il Giudice chiamato a decidere, dovrà disporre l’audizione delle parti interessate e provvederà con ordinanza non impugnabile, soggetta, tuttavia, a ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 comma 7 della Costituzione.

Infine, è importante ricordare come la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18533 del 2007, abbia stabilito che in presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, sia giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni ad essa sottoposti in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

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