In tutti questi casi il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui, verificandosi una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.
Ciò perché l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal debitore, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.
E’ l’art. 2910 del codice civile che rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore contenuta dall’art. 2740 del codice civile.
In tal modo è regolamentata la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione, prevedendo che possono essere espropriati anche i beni del terzo.
Ciò avviene quando in tutti i casi di beni immobili vincolati a garanzia del credito, o quando un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
L’atto di precetto deve essere notificato tanto al debitore che al terzo, ma l’intimazione deve essere rivolta esclusivamente al debitore.
Il pignoramento, invece, deve essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore.
Il terzo proprietario che subisce l’espropriazione forzata, essendo parte del processo esecutivo, ricorrendo le condizioni, può proporre sia l’ opposizione agli atti esecutivi che l’ opposizione all’esecuzione attraverso l’opposizione di terzo all’esecuzione.