L’
Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in
diritto ereditario spiega all’
Agenzia Parlamentare che il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato.
Chi può impugnare il testamento?
Con la morte i diritti patrimoniali si trasmettono ad altri soggetti.Nel nostro ordinamento giuridico
il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.Per
impugnare il testamento è necessario che vi sia un legittimo interesse.Il codice civile determina i rapporti di parentela entro i quali va deferita la
successione legittima del defunto, là dove manca una
disposizione testamentaria.Al contempo stabilisce quali sono le
quote ereditarie che vanno devolute ai familiari, coniuge, figli e genitori, quali
eredi legittimari.Agli eredi legittimi non può essere tolta una
partecipazione alla successione ereditaria.Quando può essere impugnato il testamento?
Nella
successione testamentaria devono essere rispettate le
quote riservate ai legittimari.Il testatore non può eccedere per liberalità la
quota disponibile che la legge gli riconosce.Il testatore nel redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere sempre conto della
composizione dell’asse ereditario.Esistono delle
quote ereditarie con e senza testamento che spettano sempre ai legittimari.Pertanto, oltre che per vizi di forma e di validità, si può
impugnare il testamento per lesione di legittima limitatamente alla disposizione compiuta, trattandosi di
nullità relativa e non assoluta.
Chi sono i legittimari?
I
legittimari sono il coniuge ed i figli e, solo in assenza dei figli, anche i genitori e altri ascendenti, nonni e bisnonni.Questa categoria di eredi è privilegiata dal nostro ordinamento giuridico e non può essere pretermessa per nessuna ragione, se non per cause di
indegnità a succedere.Ciò significa che a loro è riservata una parte dell’eredità stabilita dalla legge, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.Bisogna verificare anche quanto compiuto a
titolo di liberalità in vita dal
de cuius.Per esempio attraverso
donazioni indirette che comportano problemi interpretativi nel rapporto tra
donazioni ed eredità.Ciò perché il
de cuius, quando nell’asse ereditario ci sono i legittimari, può disporre liberamente solo di una quota del suo patrimonio.
Quota di riserva, quota disponibile ed azione di riduzione
Ai legittimari spetta una
quota di riserva di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, esaminando l’ipotesi in cui la
successione all’eredità si apra
senza testamento.Nel caso in cui si dia luogo, invece, alla
successione testamentaria sono molteplici gli elementi da analizzare, che solo un
Avvocato patrocinante in Cassazione può valutare.A cominciare dalla
capacità di intendere e volere del testatore ed alla
validità del testamento, che produce effetto dal momento della pubblicazione.Il mancato rispetto della quota di riserva destinata per legge ai
familiari del defunto, comporta di potere impugnare il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari.Lo stesso discorso vale per la pubblicazione di un
testamento olografo falso, che non sia stato
scritto di pugno dal testatore, la cui scrittura sia stata riprodotta infedelmente.
Quali sono le quote di cui il testatore può disporre nel testamento?
La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore.Quindi quando ci sono i legittimari
il testatore può disporre sempre di ¼ del suo patrimonio.La regola è che devono essere rispettate le quote ereditarie, ma vi è piena libertà di scelta sui soggetti da indicare come propri beneficiari per atto di ultima volontà.Se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.L’
art. 554 del codice civile prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a
riduzione nei limiti della quota medesima.Ciò attraverso l’esperimento dell’
azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, ove sia fallito il tentativo di ricomporre la
controversia ereditaria con una
transazione ereditaria.