Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, e può prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto espressamente dall’art. 587 del codice civile.
Si tratta di un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime solo la volontà del testatore, personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa nessuna forma di rappresentanza e non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve fare in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.
Testamento olografo e redatto per atto pubblico
Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 609 del codice civile, è il più semplice ed economico, essendo una scrittura privata che deve essere scritta per intero, datata e firmata da chi lo esegue, a pena di nullità.
Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del codice civile, ha natura di atto pubblico ed è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, il testatore dichiara al notaio la sua volontà la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso, se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
In entrambi i testamenti devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione. Esistono, poi, altre forme di testamento come il testamento segreto ed i testamenti speciali, previsti in particolari casi dalla legge.