Successione legittima e diritti dei legittimari
Nella successione a causa di morte si distingue tra successione testamentaria, quando vi è un testamento olografo, pubblico, o segreto; successione necessaria che riguarda i congiunti del de cuius, coniuge e figli, necessariamente chiamati all’eredità e successione legittima, che disciplina il passaggio del patrimonio ereditario del defunto agli eredi legittimi, in assenza di testamento, secondo le disposizioni di legge.
I diritti dei legittimari
Le disposizioni testamentarie non possono, ai sensi dell’articolo 457 del codice civile, pregiudicare i diritti che la legge riserva agli eredi legittimari, ovvero a quella particolare categoria di eredi che hanno diritto alla legittima, cioè ad una quota del patrimonio del defunto.
I legittimari sono il coniuge, i figli ed in loro assenza i genitori, non potendo disporre il testatore per intero del proprio patrimonio, ma essendo prevista dalla legge una quota di riserva, ovvero una quota di eredità al coniuge della persona della cui successione si tratta, ai figli legittimi, ai figli naturali ed, in loro mancanza, agli ascendenti legittimi.
Pertanto, al momento del decesso il de cuius, anche se ha disposto testamento, non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio, poiché in presenza di legittimari, la sua quota disponibile è residua.
Quota di riserva e quota disponibile
Ciò che resta dell’eredità, detratta la quota di riserva, è la quota disponibile che rappresenta la quota parte di eredità che chi fa testamento può disporre a suo piacimento senza ledere i diritti dei legittimari.
Il testatore, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare la sola quota disponibile; se decide di destinare il patrimonio ereditario senza tener presente la quota di legittima o indisponibile, il testamento è considerato valido ed efficace fino a quando l’erede, o gli eredi legittimi, non richiedono in giudizio la quota che la legge riserva loro.
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali è devoluta l’eredità in assenza di testamento: il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado.
Eredità del coniuge non separato e diritto di abitare la casa familiare
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti ed, in mancanza, allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite negli articoli 565 e seguenti del codice civile. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.. Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali, cui sono equiparati gli adottivi, pur rimanendo estranei alla successione dei parenti dell’adottante. Quando con il coniuge concorrono i figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo negli altri casi.
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, inoltre al coniuge superstite è sempre riservato il diritto di abitare la casa familiare.
Tabella del consiglio nazionale del notariato: SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI – QUOTE SPETTANTI DEL PATRIMONIO EREDITARIO – QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE DEL PATRIMONIO EREDITARIO