La successione testamentaria riguarda i casi di eredità nei quali è stato redatto un testamento olografo, pubblico o segreto, le cui disposizioni di ultima volontà devono essere rispettate, a meno che non siano contrarie e violino la legge.
Quando il testamento non rispetta le quote riservate ai legittimari può essere impugnato con l’azione di riduzione, che è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni dall’apertura della successione.
Il testamento è un atto revocabile, con il quale una persona maggiorenne capace di intendere e volere dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse.
È un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime la sola volontà del testatore ed è personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa nessuna forma di rappresentanza.
Il testamento è un atto non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve redigere in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.
La successione testamentaria prevede 3 tipi di testamento:
Le disposizioni di ultima volontà nella successione testamentaria possono prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto dall’art. 587 del codice civile.
Inoltre il testatore può disporre un onere testamentario, ovvero un obbligo a carico dell’erede, o del legatario, nel legato testamentario, come previsto dall’art. 647 del codice civile.
Infatti l’articolo 588 del codice civile permette a chi redige testamento di fare disposizioni a titolo particolare, o disposizioni a titolo universale.
Per quanto riguarda il testamento olografo la consulenza in materia ereditaria da parte di un avvocato con molti anni di esperienza in successioni ereditarie può essere di grande utilità.
L’avvocato che si occupa di eredità, esaminando la composizione dell’asse ereditario, le donazioni fatte in vita ed il patrimonio ereditario, può chiarire quali sono le quote riservate agli eredi legittimi, da rispettare.
Ciò tenuto conto della quota di riserva dei legittimari e della quota disponibile del testatore, oltre che della possibilità di inserire nel testamento la dispensa dalla collazione ereditaria.
Alla domanda: testamento, quando può essere impugnato? può rispondere con chiarezza soltanto un avvocato specializzato in diritto successorio, mettendo in condizione il testatore di evitare. dopo la sua morte. liti tra eredi.
Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 609 del codice civile, è la forma più semplice ed economica di disporre per atto di ultima volontà ed ha la stessa validità del testamento pubblico.
Per la validità del testamento olografo occorrono i seguenti requisiti:
In presenza di più testamenti ha validità quello che è stato redatto per ultimo dal testatore, a prescindere che si tratti di testamento olografo, o pubblico.
La sottoscrizione del testamento olografo se non è fatta indicando nome e cognome, ovvero con firma illeggibile, è valida se designa con certezza la persona del testatore.
Se un erede non è certo dell’autenticità del testamento olografo è necessario effettuare una perizia calligrafica, per essere certi di procede all’apertura della successione testamentaria.
Il notaio deve sempre allegare la copia del testamento che è stato redatto di pugno dal de cuius nell’atto che pubblica.
Il testamento olografo produce effetto dal momento della sua pubblicazione, che avviene a cura del notaio entro 30 giorni dalla sua ricezione.
L’erede che è in possesso del testamento olografo deve pubblicarlo appena ha notizia della morte, come dispone l’art. 620 del codice civile.
Ai fini della pubblicazione, il notaio effettua la comunicazione alla cancelleria del tribunale dove risiedeva il defunto, per la iscrizione del testamento nel registro delle successioni.
L’erede che non pubblica il testamento e lo distrugge commette il reato di soppressione distruzione e occultamento di atti, previsto dall’art. 490 del codice penale.
Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e contiene le disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, che viene trascritta a cura del notaio, rubricata e depositata nell’archivio notarile.
Se chi fa testamento non può sottoscriverlo, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione.
Il testamento redatto dal notaio, sotto l’aspetto formale, è il più sicuro e quello che meno si presta ad essere impugnato.
Tuttavia, un testamento olografo redatto successivamente al testamento pubblico ne annulla le disposizioni, rendendolo di fatto non più valido.
Il testamento segreto è scritto a penna, contiene data e firma, consegnato in busta chiusa sigillata dal testatore al Notaio.
Il deposito di un testamento in busta chiusa presso il Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore, poiché nessuno è titolato a chiedere il deposito del testamento altrui.
Quando il testamento è depositato in busta chiusa presso un Notaio, la sua pubblicazione deve avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.
Il Notaio provvede a rubricarlo e registrarlo nell’archivio e, non appena riceve notizia della morte del de cuius, provvede a convocare gli eredi legittimi per l’apertura della successione.
Come fare per essere sicuri che non esiste un atto di ultima volontà e verificare se la persona deceduta ha fatto testamento?
Per quanto riguarda il testamento pubblico, o segreto è possibile verificare l’esistenza di un testamento attraverso una ricerca presso l’archivio notarile.
Per quanto concerne il testamento olografo qualsiasi erede potrebbe essere in possesso di un testamento del de cuius, pertanto una ricerca di questo tipo potrebbe non essere semplice.
Verificare l’esistenza di un testamento è essenziale per comprendere se si darà luogo alla successione testamentaria, o alla successione legittima ed essere certi quali sono le quote degli eredi quando non è stato redatto testamento.
Ai sensi dell’articolo 591 del codice civile, sono incapaci di redigere testamento:
Ove si verifichi una di queste circostanze il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.
Anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può redigere testamento.
Un problema frequente riguarda l’esame del testamento olografo di persone anziane lasciate sole, spesso facilmente influenzabili, pur non essendo questa sempre causa di annullamento.
Il testamento si può impugnare quando vìola la quota riservata ai legittimari, oltre che nei casi di annullabilità e nullità.
In caso di violazione dei diritti dei legittimari il testamento si può impugnare con l’azione di riduzione per la lesione della legittima, che si prescrive nel termine di 10 anni.
In presenza di vizi che comportano l’annullabilità del testamento, come potrebbe essere l’apposizione di un onere testamentario, l’azione per impugnarlo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato pubblicato.
Quando il testamento è nullo l’azione per impugnarlo non è soggetta ad alcun termine di prescrizione.
Il testamento olografo, a differenza di quello pubblico, può dare luogo a dubbi interpretativi circa la sua originalità e validità del testamento stesso.
Ciò relativamente non soltanto alla scrittura del testatore, ma anche alla sua capacità di intendere e volere.
Il caso più grave che può presentarsi è rappresentato dal testamento falso, ovvero che non sia stato scritto di pugno dal testatore.
Tale ipotesi comporta l’indegnità a succedere per il beneficiario responsabile, ove vi sia stato riscontro attraverso perizia calligrafica giurata.
L’articolo 590 del codice civile tende a conservare le disposizioni annullabili e nulle laddove accettate dagli eredi.
La finalità che il legislatore intende proteggere trova la sua spiegazione tenuto conto che per il testatore non è più possibile ripetere l’atto.
Il testamento, oltre che per vizi di forma, a norma dell’articolo 591 del codice civile, può essere annullato anche per vizi della capacità a disporre del testatore.
Una disposizione testamentaria può essere annullata, in base all’articolo 624 del codice civile, anche per vizi della volontà del testatore in riferimento a singole disposizioni.
Ai legittimari spetta sempre una quota di riserva, tanto nella successione testamentaria che, in assenza di testamento, nella successione legittima.
L’articolo 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Il problema dei confini tra eredità e donazioni si presenta sovente nella successione testamentaria soprattutto laddove il testatore ha voluto privilegiare il coniuge, o altro erede.
La reintegra nella quota pretermessa si chiede con l’azione di riduzione in tribunale, quando è fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria.
Bisogna, infatti, tenere conto che l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum, ovvero non solo da ciò che rimane all’apertura della successione, ma anche dalle donazioni.
Pertanto, quanto percepito a titolo di donazione, anche indiretta, deve essere conferito alla massa ereditaria per effetto della collazione.
Qual’ è la quota di cui il testatore può disporre liberamente nel testamento quando ci sono il coniuge ed i figli?
La quota disponibile non può mai essere inferiore ad un quarto del patrimonio del testatore e varia a seconda del numero dei legittimari,
Il testatore è sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo a persone diverse dai propri familiari, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.
Solo se non ci sono legittimari, coniuge, figli, genitori, nonni, il testatore può disporre liberamente del suo patrimonio.
Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.
Quando non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.
Quando oltre al coniuge ci sono anche figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo e di ¼ se i figli sono più di uno.
Il coniuge ha diritto nel primo caso ad 1/3 e nel secondo caso ad ¼ dell’asse ereditario, oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.
Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un solo figlio e di 1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.
Quando chi fa testamento non è sposato e non ha figli ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti, genitori, nonni, bisogna verificare se c’è chi può agire anche per rappresentazione ereditaria.
La quota destinata ai genitori e agli ascendenti a titolo di riserva è di 1/3, mentre la quota disponibile del testatore in loro presenza, ove non ci siano figli, è di 2/3.
Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli, non essendo legittimari ma potendo agire in rappresentazione del genitore premorto.
Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva coniuge 1/2) |
Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3) |
Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile | 1/4 | (quota riserva coniuge 1/4, figli 1/2) |
Se lascia solo un figlio la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva figlio 1/2) |
e lascia più di un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva figli 2/3) |
Se lascia coniuge e ascendenti disponibile | 1/4 | quota riserva coniuge 1/2, ascendenti 1/4) |
Se lascia solo ascendenti disponibile | 2/3 | (quota riserva ascendenti 1/3) |
La successione testamentaria, in presenza di contrasti tra eredi, deve essere affidata a un avvocato specializzato in materia ereditaria.
L’avvocato esperto in materia testamentaria è l’unico in grado di seguire con scrupolosità e competenza le fasi che portano alla distribuzione delle quote ereditarie agli eredi testamentari.
Lo studio legale dell’Avvocato Gianluca Sposato garantisce un’esperienza consolidata, frutto di tradizione di famiglia, in presenza di un’eredità con testamento.
La verifica dell’esistenza del testamento è la prima importante azione che deve essere portata a termine per la tranquillità e a garanzia degli eredi.