Azione di riduzione di donazioni e disposizioni testamentarie
L’articolo 533 del codice civile concede una ampia tutela all’erede, disponendo che possa chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte dei beni ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’azione, peraltro, è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
L’azione di riduzione è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima, detta anche quota di riserva, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, cosiddetta disponibile.
L’azione è attivabile anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate dagli eredi legittimi è può essere azionata anche a seguito di riconoscimento di paternità o maternità postumo.
Compravendita di immobile e donazione indiretta
L’asse ereditario è composto dal relictum e dal donatum, ciò significa che ai fini del computo della massa ereditaria da distribuire tra gli eredi legittimi bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto, ma anche di quanto da questi disposto in vita.
Se nel corso della sua esistenza, infatti, il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto agli altri, come avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con denaro proprio, le donazioni indirette rientrano nel computo dei beni che compongono la massa ereditaria; a meno che non si tratti di disposizione di liberalità posta in essere con le formalità richieste dalla legge ( dispensa dalla collazione ereditaria ) nel rispetto dei limiti della quota di riserva di cui può disporsi e senza che venga intaccata la quota di riserva dei legittimari.
L’intestazione di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una tipica donazione indiretta ed è molto frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione. Tuttavia, la regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria, ovvero devono confluire nella massa ereditaria anche i frutti delle disposizioni compiute in vita dal de cuius.
La collazione ereditaria
La collazione ereditaria consiste nell’aggiunta all’eredità di tutti i beni ricevuti in dono durante la vita del parente defunto ai figli, ai i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione. I quali, ai sensi dell’art. 737 del codice civile, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente, o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati, tenuto conto, come detto, che la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Anche nel caso di successione testamentaria deve essere rispettato il vincolo che garantisce al coniuge ed ai figli, in qualità di legittimari la quota loro riservata per legge, operando la dispensa da collazione solo limitatamente alla quota disponibile del testatore.
Occorre comunque tenere presente che sono escluse dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione, le spese sostenute per malattia, le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, purché non eccedenti le possibilità economiche del defunto, le donazioni fatte per riconoscenza, o per i servizi resi ed i beni periti per cause che non sono imputabili al donatario (per esempio un’opera d’arte che sia stata rubata, o un appartamento distrutto da un terremoto).
Disposizioni testamentarie che escludono o danneggiano un erede
Qualora si verifichino situazioni che ledano i diritti dell’erede è fondamentale, per salvaguardare la propria posizione di erede, essere assistiti da un Avvocato che abbia lunga esperienza nel ramo del diritto successorio, che possa tutelare nel modo migliore i diritti dell’erede pretermesso, danneggiato da disposizioni testamentarie a lui sfavorevoli, od da atti compiuti da altri eredi che ledano i suoi diritti.
L’ Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto ereditario, successioni e materia testamentaria, da oltre 25 anni assiste in tutta Italia clienti anche per eredità internazionali.
E’ possibile ricevere una prima assistenza online con la quale approfondire maggiormente l’argomento di proprio interesse, o prenotare un appuntamento per una consulenza in studio chiamando i numeri 06.3217639, o legale24h 347.8743614