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Vendite all’asta, la riduzione del pignoramento

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Pubblicato su Il Messaggero il 17 luglio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati.

L’articolo 496 del codice di procedura civile prevede che su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti azionati nel procedimento esecutivo, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento.

Cosa è la riduzione del pignoramento?

Sulla natura dell’istituto in esame si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità.

La soluzione dipende dall’inquadramento del pignoramento eccessivo, consentito da una parte della dottrina e ritenuto illegittimo da altri.

Secondo opinione diffusa al creditore sarebbe, infatti, sempre consentito pignorare beni di valore superiore all’importo del proprio credito, per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori.

Coerentemente con tale orientamento, dunque, la riduzione del pignoramento avrebbe natura di mero rimedio di opportunità affidato alla discrezionalità del giudice. Secondo una opinione meno diffusa, invece, il pignoramento eccessivo sarebbe illegittimo, con la conseguenza che la riduzione in forza dell’art. 496 acquisterebbe natura di rimedio di legittimità.

Quando si può chiedere la riduzione del pignoramento?

Circa il termine iniziale della riduzione, l’opinione tradizionale della dottrina sostiene che l’istanza di riduzione del pignoramento sarebbe inammissibile se proposta prima dell’udienza di autorizzazione della vendita.

Questo per la necessità di evitare di frustrare le aspettative dei creditori che fino a quel momento possono tempestivamente intervenire nel processo di esecuzione.

Tale costruzione dottrinale  è stata tuttavia smentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8221/1999; Cass. 12618/1999) che ha ribadito che non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell’istanza di riduzione.

Come si chiede la riduzione del pignoramento?

In caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede, il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione.

In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata come ha stabilito recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 18533 del 2007.

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di riduzione del pignoramento, se revocabile o modificabile fino a quando non sia stata eseguita, non è impugnabile con il ricorso per Cassazione, ma con l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile, sia per contestarne la regolarità formale che l’opportunità (Cass. 10998/2003, Cass. 797/1999).