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L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

Indice

Pubblicato su Il Messaggero il 20 marzo 2011 dall’Avvocato  Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Le nuove offerte devono essere presentate in Cancelleria entro dieci giorni. Ecco quali dati occorre indicare nell’offerta di immobile sottoposto a pignoramento.

La disciplina dell’aumento di quinto 

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: nella vendita con incanto l’aggiudicazione non è definitiva.

Infatti, l’art.  584 del  codice di procedura civile stabilisce che possono essere ancora fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni.

Ma le offerte successive non sono efficaci  se il prezzo  offerto non  supera di un  quinto quello raggiunto nell’incanto.

Cosa deve contenere l’offerta di acquisto?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: le offerte devono essere presentate mediante deposito in cancelleria.

La cauzione da prestare, ricorrendo tale fattispecie, deve essere pari al doppio di  quella originariamente prevista nell’ordinanza di vendita, a pena di nullità assoluta.

L’offerta può essere presentata personalmente dall’interessato o da un avvocato,  anche per persona da nominare

E deve contenere: il nome del giudice, il riferimento della data di aggiudicazione provvisoria del bene, i dati anagrafici dell’offerente e ogni altra utile indicazione, come espressamente previsto dall’art.  571 cpc.

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: la Legge n. 80 del  2005

Con la riforma introdotta dalla Legge n. 80 del  2005 si  è voluto imprimere un carattere sanzionatorio diretto a correggere quello che poteva ravvisarsi come un  uso improprio dell’istituto.

Avendo previsto il legislatore che debba essere prestata cauzione per una somma pari al doppio di quella versata ai sensi  dell’art. 580 cpc.

E che essa sia incamerata alla procedura ove nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla nuova gara indetta dal giudice.

Inoltre si è stabilito in un quinto e non più un sesto, come nella disciplina vigente fino al 28.2.2006, la misura dell’aumento da effettuarsi con offerta nel termine di  dieci giorni  dall’aggiudicazione provvisoria prevista dalla normativa che regola la vendita con incanto.

Chi può  partecipare all’aumento di quinto nelle aste immobiliari?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto.

La norma prevede oggi che alla gara indetta a seguito delle offerte successive all’incanto possano partecipare esclusivamente gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario provvisorio ed  i partecipanti al precedente incanto.

Che, nel termine stabilito, integrino la cauzione fino a raggiungere i due decimi del prezzo base d’asta.

Tale termine è perentorio come quello che ad esso segue con il provvedimento  che indice la gara stabilito dal giudice per la presentazione di altre offerte in aumento.

Verificata la regolarità delle offerte il giudice, indice nuova gara.

Della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario ed alla quale, come detto, possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato, abbiano integrato la cauzione.

Quando è consentito l’aumento di quinto per asta giudiziaria?

Si è  dubitato se la gara debba aver luogo anche quando vi  sia stata soltanto un’offerta in aumento.

L’opinione prevalente è per la risposta affermativa, non lasciando spazio a diverse interpretazioni il disposto dell’articolo in esame.

Il compimento della pubblicità, infatti, non avrebbe alcuna logica se il giudice dovesse procedere automaticamente all’aggiudicazione in favore di colui che ha proposto offerta in aumento di  quinto.

Senza tralasciare di considerare che l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio  resta ferma, essendovi così almeno due soggetti portatori di un interesse attuale allo  svolgimento della gara, la cui diserzione comporta la perdita dell’intera cauzione da parte degli offerenti.