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Rassegna Stampa

L’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione

Pubblicato su Il Messaggero il 31 ottobre 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in diritto immobiliare redità e risarcimento danni.

La vendita all’asta dell’immobile occupato

Le  norme relative alla pubblicità della vendita, prevedono che venga indicato  lo stato dell’immobile,  se libero o  occupato.

Tale adempimento è necessario al  fine di  garantire che l’acquirente disponga di tutte le informazioni  per valutare l’opportunità dell’acquisto. 

Occorre distinguere l’ipotesi in  cui il bene posto in vendita sia occupato dall’esecutato o da terzi.

In  quest’ultimo caso,  se con titolo opponibile o meno alla procedura – osserva l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’ultima sessione per l’Esame di Stato per Avvocato a Roma.

Immobile occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia

Un primo aspetto riguarda l’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione, qualora l’immobile sia occupato dall’esecutato  e dalla sua famiglia. ovvero da terzi senza alcun titolo.

In questi casi con l’ordinanza di  aggiudicazione, o  con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere  il rilascio del bene acquistato da parte del  custode giudiziario.

Diversa è, invece, l’ipotesi in  cui  esista un  contratto  di  locazione, in  quanto  bisognerà  verificare se lo stesso sia  stato  stipulato prima o  dopo il pignoramento immobiliare.

Opponibilità dei contratti di locazione

Di regola l’opponibilità dei contratti all’acquirente di una procedura è riconducibile all’elemento della data certa,  che deve essere  precedente al pignoramento e la certezza della data deve essere accertata attraverso la registrazione del contratto.  

E’ bene, però, precisare – prosegue l’Avv. Gianluca Sposato – che la data certa del  contratto  di locazione potrebbe essere desunta anche da altri elementi.

quali per esempio un timbro postale, un’autentica di firma effettuata  da un Pubblico Ufficiale, ovvero dal timbro del deposito dell’atto in una cancelleria o in un qualsiasi ufficio pubblico.

La norma di  riferimento non parla, infatti, di registrazione.

La quale è rilevante ai  soli fini fiscali, tant’è  che  nella Legge 392/98 la nullità del contratto è ricollegata solo alla assenza della forma scritta e non alla registrazione, inizialmente prevista a pena di nullità.

Il contratto  di locazione ad uso abitativo non registrato

Quindi, per fare un esempio, un contratto di locazione ad uso abitativo non registrato ma avente data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento può considerarsi opponibile alla procedura e per quanti anni?

Il problema è frequente nelle vendite immobiliari per l’immobile occupato e la durata dei contratti di locazione.

Considerata la disciplina attuale delle locazioni abitative,  regolata dalla Legge 431 del 98 che prevede una durata del contratto di anni quattro, rinnovabili automaticamente di  ulteriori quattro.

In caso di mancato recesso per i motivi previsti dalla legge, un  contratto avente data certa anteriore al pignoramento scadrà in ogni caso dopo otto anni dall’inizio della locazione.

Quanto sopra tenuto conto che nel corso della procedura non sono consentiti rinnovi automatici.

Per i contratti che prevedono durate superiori l’articolo di riferimento è il 2923 del  codice civile.

Nel quale si prevede che le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento.

Alla stregua dell’articolo  1599  dello stesso  codice di  rito relativo alla vendita in generale  per un periodo non superiore ai 9 anni dall’inizio della locazione.

A meno che, oltre alla data certa, non vi sia stata anche la  trascrizione del contratto presso i Registri Immobiliari, prevista per le sole locazioni ultra novennali –  conclude l’Avv. Sposato.

 

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