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Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo

Pubblicato su Il Messaggero il 16 gennaio 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Il terzo proprietario deve subire l’espropriazione al posto del debitore. Possibile l’opposizione agli atti esecutivi

Quando è ammessa l’espropriazione contro il terzo proprietario?

L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario.

Questa consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode.

La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo del debitore tutte le volte in  cui si  trovi in un particolare rapporto con il bene.

Per esempio nel caso del terzo acquirente che ha acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca.

Oppure nel caso  del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di  garanzia per debito altrui.

Infine nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.

Case all’asta l’espropriazione contro il terzo: la responsabilità per debito altrui

In tali casi il proprietario del bene espropriato, benchè estraneo al rapporto  debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui.

Potendo delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.

Ed infatti l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal  debitore nelle ipotesi in cui il bene subastato sia gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di  garanzia reale per debito  altrui.

O nel caso di acquisto già onerato, ovvero nel caso in cui l’alienazione da parte del  debitore sia stata revocata per frode.

Ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.

Disciplina dell’espropriazione contro il terzo

Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo: il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’art. 2910 del codice civile.

La norma, rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’art. 2740 dello stesso codice di rito.

Stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito.

O quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

In tali  casi è opportuno  ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo.

Mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore e dovrà contenere l’avvertimento rivolto al terzo, oltrechè al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto dovrà fare espressa menzione.

Mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell’espropriazione immobiliare o dell’espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore.

I diritti del terzo proprietario sottoposto ad espropriazione forzata

Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata  è,  comunque,  legittimato all’opposizione agli atti esecutivi,  essendo direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo.

Al  fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non  conformi alla legge, come stabilito dalla  Suprema Corte con  sentenza n. 4923 del 2000.

Parimenti  l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art.  615 del  codice di procedura civile, avendo  ad oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è  esperibile soltanto  dal  debitore e dal terzo  assoggettato all’esecuzione.

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