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Rassegna Stampa

Case all’asta, la riduzione del pignoramento

Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

La riduzione del pignoramento

L’art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il  giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento.

Circa la natura dell’istituto si  è molto dibattuto in  dottrina, propendendo parte di  essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono  che si tratti di un rimedio di mera opportunità.

La soluzione dipende spiega l’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in diritto immobiliare, dall’inquadramento del pignoramento eccessivo, consentito da una parte della dottrina e ritenuto illegittimo da altri.

Quando è possibile chiedere la riduzione del pignoramento?

Secondo  opinione diffusa al creditore sarebbe sempre consentito il pignoramento immobiliare su beni  di valore superiore all’importo del proprio credito, per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori. 

Coerentemente con tale orientamento nelle case all’asta la riduzione del pignoramento avrebbe natura di mero rimedio di opportunità affidato alla discrezionalità del giudice.

Secondo una opinione meno diffusa, invece, il pignoramento eccessivo sarebbe illegittimo, con la conseguenza che la riduzione in  forza dell’art. 496 acquisterebbe natura di  rimedio  di legittimità.

Termine per chiedere la riduzione del pignoramento immobiliare

Circa il termine iniziale della riduzione, l’opinione tradizionale della dottrina sostiene che l’istanza di  riduzione del pignoramento sarebbe inammissibile se proposta prima dell’udienza di autorizzazione della vendita.

Ciò sulla necessità  di  evitare di frustrare le aspettative dei creditori che fino a quel momento possono tempestivamente intervenire nel processo di esecuzione.

Tale costruzione dottrinale è  stata, tuttavia,  smentita dalla giurisprudenza di legittimità  ( Cass. 8221/1999; Cass. 12618/1999 ) che ha ribadito che non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell’istanza di riduzione. 

In caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede, il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento, o la sua riduzione.

Impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave

In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

Questo principio valido nelle case all’asta per la riduzione del pignoramento è stato stabilito dalla Suprema Corte di cassazione con Sentenza  n.18533 del  2007.

L’ordinanza con la quale il  giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di  riduzione del pignoramento, se revocabile o  modificabile fino a quando non sia stata eseguita, non è  impugnabile con il  ricorso per Cassazione ex art.  111 Costituzione.

Ma con l’opposizione agli  atti  esecutivi ex art.  617  codice di procedura civile, sia per contestarne la regolarità  formale che l’opportunità  ( Cass. 10998/2003, Cass. 797/1999 ) –  conclude l’Avv. Gianluca Sposato.

 

 

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