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Amministratore di sostegno, poteri e revoca

Avvocato Gianluca Sposato

Indice

Amministratore di sostegno poteri e revoca i vantaggi per il beneficiario ed i problemi che può comportare negli equilibri familiari quando è un estraneo.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’ultima sessione per l’Esame di Stato di Avvocato a Roma, ne parla all’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa.

Cosa è l’amministratore di sostegno?

L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto con la Legge 6/2004 con l’intento di tutelare persone che hanno menomazioni fisiche, o psichiche, come gli anziani, i disabili, gli alcolisti ed i tossicodipendenti.

L’istituto è volto a garantire la cura della persona e del patrimonio di soggetti ritenuti dall’ordinamento giuridico più deboli e vulnerabili, che spesso hanno una pensione di invalidità e accompagno e si trovano nell’impossibilità di provvedere a tutelare i propri interessi.

Amministratore di sostegno poteri e revoca: esaminiamo quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno ed in quali casi è possibile chiedere la sua sostituzione, o cessazione dell’attività.

Nomina dell’amministrazione di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno avviene da parte del giudice tutelare, a seguito della presentazione di un ricorso da parte dell’interessato, di un suo familiare, o affine.

Nella scelta della persona da nominare, il giudice deve preferire, se non sorgono contestazioni, il coniuge, o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio il fratello, la sorella, o il parente entro il quarto grado.

Di fatto, purtroppo, solo in rari casi avviene così ed è assai frequente, dati i contrasti familiari che spesso portano irresponsabilmente a questa scelta, che la nomina ricada su un professionista, di regola un avvocato, nominato dal giudice tutelare, che dovrà essere retribuito.

I poteri dell’amministratore di sostegno possono dettare contrasti con i familiari, o con lo stesso amministrato che intenda chiedere la revoca del suo amministratore.

Amministratore di sostegno poteri e revoca: quando deve essere richiesta la nomina di un amministratore di sostegno?

Non vi è una regola per ricorrere all’istituto, se non quella di salvaguardare gli interessi economici e la cura della persona di chi è chiamato a beneficiare dell’istituto, nei casi in cui ricorra urgenza di adottare questa misura.

Poniamo il caso di un soggetto affetto da schizofrenia paranoide che non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane della propria vita e di gestire autonomamente il proprio patrimonio.

Sarà difficile individuare azioni poste in essere contro la sua libertà personale, o il suo patrimonio da parte di suoi familiari, o conviventi, lesivi della sua persona e/o delle sue finanza.

O il caso dell’anziano che si trovi a vivere da solo con la badante e non sia in  grado di prendersi autonomamente cura della sua persona e delle sue finanze, esponendosi al rischio anche di depauperamento dei suoi beni.

Ricorrere all’amministrazione di sostegno è una scelta meno radicale rispetto alla domanda di inabilitazione o interdizione, essendo volta a garantire i diritti più elementari come l’accesso alle cure mediche, ad attività formative, scolastiche e ricreative.

Con rendicontazione economica al giudice tutelare che valuterà l’adozione dei relativi provvedimenti, assecondando i desideri del soggetto interessato dal provvedimento.

Quali sono le problematiche legate all’amministrazione di  sostegno?

La principale problematica dell’istituto, quando l’amministratore di sostegno non è un familiare che si prenda cura della persona malata, è legata ai contrasti che possono sorgere con il professionista nominato dal tribunale.

Ciò perché, essendo un  estraneo, difficilmente avrà la capacità e la sensibilità di cogliere la personalità della persona malata e comprendere a fondo le sue effettive necessità.

Senza tener conto che, ove l’amministratore non ascolti i familiari, o vi sia aperto contrasto con questi, avrà difficoltà ad intraprendere le scelte migliori nell’interesse del proprio assistito.

Si aggiunga, inoltre, che il patrimonio dell’amministrato, con la nomina di un amministratore, è sottoposto a gestione e controllo del giudice tutelare che autorizza ogni singola spesa.

Il problema principale spesso è relativo  al fatto che vengono stabiliti gli importi mensili di cui il beneficiario può disporre, limitando di fatto la sua autonomia e quelle che possono essere le sue scelte.

Infine bisogna tener conto che il professionista incaricato non svolge la sua attività a titolo gratuito ed il relativo compenso annuale è a carico dell’amministrato.

Questo, anche in relazione ai poteri dell’amministratore di sostegno, molto spesso costituisce un motivo per i familiari per volerne richiedere la revoca al giudice.

Gli atti compiuti da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno sono validi?

L’art. 409 del codice civile prevede che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la propria capacità d’agire per tutti gli atti che non  richiedono la rappresentanza dell’amministratore di sostegno.

Dunque gli  atti necessari a soddisfare le proprie esigenze della vita quotidiana possono essere compiuti dall’amministrato  e sono validi.

La persona sottoposta all’amministrazione di sostegno, infatti, non perde del tutto la propria capacità di agire, potendo anche, se capace di intendere e volere, sposarsi, riconoscere i propri figli e fare testamento.

Mentre per quanto riguarda la possibilità di fare una donazione, tale capacità potrebbe trovare un limite da parte del giudice tutelare, su indicazione dei familiari.

Infatti, proprio per tutelare i suoi interessi, nel decreto di nomina del giudice tutelare saranno i familiari stessi a richiedere ed indicare per quali atti debba essere assistito e rappresentato dall’amministratore di sostegno.

Così potrà essere stabilito nel suo esclusivo interesse, per esempio, che non possa compiere atti di compravendita, o negoziazione di titoli finanziari superiori ad un determinato importo.

Quando è possibile la revoca dell’amministratore di sostegno?

Non è semplice porre rimedio a chi abbia, a cuor leggero, richiesto l’adozione di tale provvedimento, di  qui i maggiori problemi legati all’amministratore di sostegno con poteri e revoca.

L’interessato, o i suoi familiari e affini, possono presentare istanza al giudice tutelare chiedendo la sostituzione dell’amministratore di sostegno in casi di inadempimento grave da parte di questi.

E’ possibile, invece, chiedere che venga cessata l’attività di amministrazione di sostegno soltanto non ricorrendo più le condizioni per l’amministrato di averne bisogno

Circa i motivi da addurre non è sufficiente indicare ragioni generiche, ma presupposto affinché l’istanza di revoca dell’amministratore di sostegno possa trovare accoglimento da parte del giudice tutelare devono essere ragioni  specifiche.

Motivi per la revoca possono essere la cessazione dello stato di infermità del soggetto tutelato, perché ha seguito un percorso di disintossicazione, o è  guarito.

Mentre risulta a volte difficile chiedere la revoca dell’istituto per aperto contrasto di vedute con il beneficiario, o con un suo familiare che pregiudichi gli interessi della persona malata e sconvolga equilibri familiari.

Un motivo grave per la revoca dell’amministratore di  sostegno è una cattiva gestione economica da parte dell’amministratore, in presenza di gravi  inadempienze e rendicontazione lacunosa, o parziale.

L’istituto cessa, poi, quando viene presentata la misura restrittiva più rigida con la domanda di interdizione, o inabilitazione e viene nominato un tutore.

Per richiedere un parere in relazione ad una vicenda familiare potete chiamare l’Avvocato Gianluca Sposato, patrocinante in Cassazione, al numero 347.8743614. Non si presta assistenza legale gratuita.