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Subito all’asta solo i beni deteriorabili

Subito all’asta solo i beni deteriorabili

Avvocato Gianluca Sposato

Indice

Pubblicato su Il Messaggero il 2 giugno 2013 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati

Come avviene la vendita all’asta di beni deteriorabili?

L’articolo 501 del codice di procedura civile, regolando il termine dilatorio del pignoramento, prevede che l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non possa essere proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento stesso.

Tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.

Il pignoramento costituisce semplicemente l’atto iniziale del processo di espropriazione che deve proseguire con la fase di liquidazione del bene pignorato attraverso, alternativamente, la sua vendita o la sua assegnazione.

Chi può proporre l’stanza di vendita?

Subito  all’asta solo i beni deteriorabili: il presupposto è la formulazione di un’istanza che deve rispettare il termine dilatorio dei dieci giorni previsti dall’articolo in commento.

Ad eccezione dell’ipotesi in cui i beni pignorati siano deteriorabili, nel qual caso può essere immediatamente proposta.

La legittimazione a proporre l’istanza di vendita è riservata oltre che al creditore pignorante anche a quelli concorrenti tempestivi muniti di titolo esecutivo.

Mentre l’istanza di liquidazione forzata deve assumere la forma del ricorso recante la sottoscrizione della parte o del difensore munito di delega.

A riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancanza di sottoscrizione produce la invalidità dell’atto da farsi valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis Cass. 1056/1979 ).

Ai sensi dell’art. 497 dello stesso codice di rito l’istanza di vendita deve essere presentata entro il termine acceleratorio di 90 giorni dal compimento del pignoramento, che in difetto perde la sua efficacia.

Come consentire al debitore di evitare la vendita, o l’assegnazione dei beni?

Il termine dilatorio imposto dalla norma in esame  è rivolto a consentire al debitore di evitare la vendita o l’assegnazione dei beni.

Avendo al riguardo la Suprema Corte stabilito che la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, non rilevabile d’ufficio, né oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (Cass. 15630/2002).

In ordine alle funzioni svolte da questo termine in dottrina si è spiegato che, da un lato, consentirebbe agli altri creditori di intervenire nel giudizio.

Dall’altro, assolverebbe all’esigenza di consentire al debitore di reagire al pignoramento attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione.

In proposito è da osservare che il codice di rito in ordine alla proposizione dell’stanza di vendita, mentre sanziona espressamente l’inosservanza del termine acceleratorio di novanta giorni con l’inefficacia del pignoramento, nulla stabilisce in ordine alla violazione del termine dilatorio dei dieci giorni.

In via eccezionale ed esclusivamente in relazione all’ipotesi in cui il pignoramento sia caduto su beni deteriorabili, sarà possibile derogare al rispetto del termine dilatorio menzionato.

In via di principio, però, per i soli beni mobili, non riscontrandosi in natura beni immobili, o crediti deteriorabili in dieci giorni.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la deteriorabilità di cose pignorate non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati in via generale come potenzialmente alterabili.

Ma deve essere concretamente accertata e riconosciuta tenendo conto di tutti gli elementi che nella specifica situazione possono incidere sulla conservazione, facendo perdere alle stesse il loro valore di scambio.

Subito  all’asta solo i beni deteriorabili: l’istanza di immediata liquidazione forzata

Infine, in ordine all’istanza di immediata liquidazione forzata bisogna ricordare che la stessa non può essere formulata nel verbale di pignoramento-

Ma deve necessariamente essere proposta con separato ricorso al giudice dell’esecuzione, con indicazione dei motivi che ne giustificano l’istanza, chiarendo le ragioni di deteriorabilità dei beni.