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Case all’asta, partecipazione aperta a tutti

Case all’asta, partecipazione aperta a tutti

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 10 marzo 2013 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati

Chi non può partecipare all’asta giudiziaria?

L’articolo 579 del codice di procedura civile dispone che tutti, ad eccezione del debitore, sono ammessi a fare offerte all’incanto.

Le stesse devono essere presentate personalmente, o a mezzo di mandatario munito di procura speciale nella cancelleria addetta del Tribunale ove si tiene la vendita.

Il divieto a carico del debitore di rendersi acquirente dei propri beni in sede di vendita forzata e l’ambito dei soggetti ammessi a partecipare alla vendita coincidono con il disposto di cui all’articolo 571 cpc.

La norma disciplina le modalità delle offerte di acquisto nella vendita con incanto.

Molto si è discusso circa la ragione di questo divieto, individuata nel pericolo di turbativa della libertà della vendita.

Che verrebbe pregiudicata dalla presenza del debitore, per riguardo del quale alcuni partecipanti potrebbero astenersi dal formulare offerte.

Tale divieto opera anche se il debitore effettui offerta per interposta persona, purché vi sia interposizione fittizia ed il terzo sia un mero prestanome.

L’ipotesi di interposizione reale, nel caso in cui il terzo acquisti il bene pagandolo con denaro proprio ed obbligandosi a rivenderlo al debitore, con apposito patto di retrovendita, è stata ritenuta estranea al divieto imposto dalla norma.

Quando è nullo il patto tra debitore esecutato e terzo sul trasferimento dell’immobile?

Case all’asta partecipazione aperta a tutti: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3952 del 1988, ha ritenuto nullo il patto tra debitore e terzo con cui quest’ultimo si obblighi a ritrasferire al primo l’immobile acquistato all’asta.

A meno che non si tratti di mero impegno rispetto ad una eventuale retrocessione da compiersi nel momento in cui il debitore venga a trovarsi nuovamente in condizioni economiche che gli permettano l’acquisto.

Il divieto di partecipare all’incanto vale anche per gli eredi del debitore, mentre non opera per i prossimi congiunti, né per il coniuge, anche se in regime di comunione legale dei beni.

Per le stesse ragioni si ritiene che, in linea di principio, non sia vietato al socio di società di capitali proporsi come offerente per l’acquisto di un immobile che è stato oggetto di pignoramento in danno della società.

Ciò in  considerazione dell’autonomia patrimoniale che caratterizza l’ente rispetto ai singoli soci (Cass. 11258/2007 ).

Secondo l’opinione maggiormente condivisa la violazione del divieto comporterebbe l’impugnabilità dell’aggiudicazione.

Da esperirsi attraverso il mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi, decorrendo il relativo termine dalla scoperta dell’accordo fraudolento.

Altri sostengono, più rigorosamente invece, che la sua elusione determinerebbe la radicale nullità dell’offerta e dell’eventuale aggiudicazione.

Offerta all’asta per persona da nominare

Case all’asta partecipazione aperta a tutti: una particolarità della norma in commento, infine, è rappresentata dalla previsione per l’avvocato di poter presentare offerta anche per persona da nominare.

Essendogli consentito di offrire e rendersi aggiudicatario per conto di un terzo da individuarsi mediante dichiarazione da depositarsi in cancelleria nel termine di tre giorni dall’incanto, unitamente al mandato ricevuto.

Al riguardo, bisogna però precisare che qualora l’offerta per persona da nominare avvenga da parte di chi non è avvocato, l’aggiudicazione resterà ferma in capo a colui che ha presentato materialmente l’offerta.

Applicandosi per analogia il disposto dell’articolo 1405 del codice civile, che prevede nel caso in cui la dichiarazione di nomina non sia fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, che il contratto produca i suoi effetti tra i contraenti originari.

Tale circostanza è stata ribadita dalla Suprema Corte con sentenza n. 5145 del 1981, non essendo comunque configurabile, nella fattispecie sopra enunciata, alcun vizio dell’aggiudicazione.

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All’asta i beni del terzo proprietario

All’asta i beni del terzo proprietario

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su Il Messaggero il 3 marzo 2013 dall’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati

Quando il terzo risponde con i propri beni

L’art. 2910 del codice civile, richiamando l’art. 602 del codice di procedura civile, stabilisce che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare oltre ad i beni del debitore anche, in particolari ipotesi, quelli di un terzo.

Ciò in ossequio del principio per cui l’esecuzione forzata di un diritto è nel contempo mezzo e risultato – spiega l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Ricorrono tali fattispecie quando:

  1.  i beni del terzo proprietario sono vincolati a garanzia del credito;
  2. ovvero quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio, o in frode del creditore.

All’asta i beni del terzo proprietario: i rischi dell’acquisto di immobile ipotecato

Corrispondono al primo caso l’ipotesi del terzo acquirente di immobili ipotecati.

Ciò si verifica quando il debitore, dopo aver concesso ipoteca su un proprio bene a garanzia di un suo debito, aliena ad un terzo la nuda, o piena proprietà, ovvero l’enfiteusi, o la superficie del medesimo bene.

Restano espressamente escluse le altre ipotesi di costituzione di diversi diritti reali limitati.

Esempio tipico è quello del venditore che alla stipula dell’atto di compravendita immobiliare si obbliga, entro un termine, a far liberare l’immobile dalla formalità pregiudizievole relativa al mutuo contratto a sua esclusiva cura e spese.

Senza poi rispettare tale impegno, vedendosi così travolto il terzo acquirente “per contanti”, per l’originario debito altrui.

All’asta i beni del terzo proprietario: la concessione d’ipoteca del terzo proprietario sul proprio bene

Diversa è l’ipotesi del terzo proprietario che concede volontariamente garanzia, a favore del creditore del debitore, mediante diritto d’ipoteca su un proprio bene.

In entrambi i casi si verifica una scissione tra debito e responsabilità.

Limitatamente ai beni individuati nel patrimonio del terzo, non potendosi  applicare il principio generico sancito dall’art. 2740 del codice civile.

Poiché la figura del terzo soggetto all’espropriazione per debito altrui esula da quella del fideiussore che, avendo invece prestato garanzia personale, risponde, anche se in via accessoria, con tutto il suo patrimonio.

Quando può essere esperita l’azione revocatoria?

Il secondo caso previsto dall’articolo in commento ricorre, invece, quando è stata esperita vittoriosamente l’azione revocatoria, o pauliana, da parte dei creditori contro il terzo proprietario.

La giustificazione dell’estensione della responsabilità patrimoniale su beni già usciti dal patrimonio del debitore si deve ravvisare nella necessità di tutelare i creditori da comportamenti viziati da dolo, diretti a sottrarre la garanzia del credito.

A riguardo, è opportuno precisare che, in termini di nullità o annullabilità degli atti cui si riferisce, l’azione revocatoria non  incide sulla loro validità, ma soltanto sull’efficacia dell’atto di disposizione.

Il suo accoglimento, infatti, produce una inefficacia relativa dell’atto pregiudizievole delle ragioni  del creditore.

Con conseguente possibilità di assoggettare ad espropriazione i beni del debitore, anche se entrati a far parte del patrimonio di un terzo avente causa.

Anche il terzo proprietario può proporre opposizione all’esecuzione

Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione  forzata, essendo direttamente  interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, acquisisce diritto di difesa.

Il principio è stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4923 del 2000,

Il terzo che subisce l’esproprio, anche nel caso della comproprietà, è legittimato all’opposizione agli atti esecutivi ed anche all’opposizione all’esecuzione.

Ciò, al fine di non restare pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge, diversamente dal promissario acquirente di bene immobile gravato da ipoteca per debito altrui.

Per prenotare un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato, servizi  e costi sono consultabili nell’area Assistenza Legale24h