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Stop alla vendita, il processo esecutivo è estinto

Stop alla vendita, il processo esecutivo è estinto

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su Il Messaggero il 22 luglio 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati

Quando si estingue il processo esecutivo?

L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce alcune ipotesi in cui il processo esecutivo si estingue.

Ciò può avvenire se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti –  spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Dopo la vendita occorre, invece, la rinuncia anche di tutti i creditori concorrenti.

Bisogna ricordare che il processo esecutivo può essere dichiarato estinto anche per inattività delle parti, o come introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, per mancata comparizione all’udienza.

Stop alla vendita il processo esecutivo è estinto: la rinuncia del creditore procedente

L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione, ivi compresa quella di terzo, si verifica solo con ordinanza del giudice.

Per cui fino a quando non è emesso tale provvedimento, resta consentito l’intervento dei creditori in giudizio, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008.

L’estinzione per inattività in giudizio può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia delle parti nella prosecuzione, o nella riassunzione del processo.

Opera di diritto, su eccezione di parte o d’ufficio, con ordinanza del giudice alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.

Stop alla vendita il processo esecutivo è estinto: l’inattività delle parti

Nell’estinzione per inattività rientrano anche i comportamenti omissivi – continua l’Avvocato Sposato, che ha vasta esperienza in diritto immobiliare.

Ciò può verificarsi per la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice.

L’inattività delle parti determina l’estinzione dell’esecuzione anche per il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile.

Dunque stop alla vendita il processo esecutivo è estinto in presenza di quanto sopra.

Ipotesi di estinzione per inattività delle parti si configura anche per la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione, prevista dal terzo comma dell’art. 624 del codice di procedura civile.

La norma segnatamente stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nei termini, l’estinzione con ordinanza del processo e la cancellazione del pignoramento.

Stop alla vendita: opposizione all’esecuzione ed opposizione di terzo

La novella del 2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente.

Parte della dottrina ritiene la norma applicabile solamente all’opposizione all’esecuzione ed alla opposizione di terzo.

Ma non all’opposizione a precetto, poiché la norma succitata limita la sua portata al pignoramento.

Mentre altra la ritiene applicabile anche alla opposizione agli atti esecutivi, in base al disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile.

Poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello stesso codice di rito richiama l’art 618, che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi.

L’ultima ipotesi di estinzione del processo esecutivo è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile.

Si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento

Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo, o annullabile, in sede di impugnazione.

Nel caso in cui l’estinzione avvenga dopo l’aggiudicazione il trasferimento di proprietà si considera, comunque, avvenuto a favore dell’aggiudicatario.

Il debitore in questo caso ha diritto, eventualmente, solo al ricavato a lui distribuito.

La Cassazione Civile, con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006, ha, infatti, stabilito a riguardo, in caso di aggiudicazione, un principio importante con  riferimento a stop alla vendita, il processo esecutivo è estinto.

Se nel periodo intercorrente tra la vendita ed il decreto di trasferimento interviene la rinuncia di tutti i creditori, anche non titolati, l’acquisto da parte dell’aggiudicatario non perde la sua efficacia.

Questo per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione.

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Vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietario

Vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietario

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su “Il Messaggero” il 1 luglio 2012 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

In questo articolo viene affrontata la tematica relativa all’espropriazione contro il terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca per debito di un comproprietario.

Vendite all’asta: quando è ammessa l’espropriazione contro il terzo proprietario  

L’articolo 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario.

E’ una particolare forma di espropriazione su un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno, o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione è stata revocata per frode.

La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo deve subire l’espropriazione al posto del debitore tutte le volte in cui si trova in un particolare rapporto con il bene.

Casi in cui l’espropriazione avviene nei confronti del terzo al posto del debitore

I casi di vendita all’asta, in cui può avvenire l’espropriazione contro il terzo proprietario sono:

  1. nel caso del terzo acquirente, allorché il terzo abbia acquistato immobile già gravato da pegno o ipoteca;
  2. nel caso del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di garanzia per debito altrui;
  3. nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.

Vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietario: ricorrendo tali casi, il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui.

In tutti questi casi si  configura una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito a seguito di un pignoramento immobiliare.

Da qui l’importanza di affidarsi sempre ad un avvocato specializzato in esecuzioni immobiliari, diritti reali e diritto immobiliare.

Vendite all’asta: l’espropriazione contro il terzo proprietario e la garanzia reale per debito altrui

L’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal debitore in tutti i casi in cui il bene è gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di garanzia reale per debito altrui.

Tale responsabilità per debito altrui può avere luogo anche per acquisto già onerato.

Questo avviene nel caso in cui l’alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio.

Circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.

La normativa sull’espropriazione contro il terzo proprietario nelle vendite all’asta

Il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’articolo 2910 del codice civile.

Tale norma, nel rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’articolo 2740 codice civile, stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione.

I beni  del terzo possano essere espropriati anche quando sono vincolati a garanzia del credito, o quando soano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietario: l’atto di precetto va notificato al debitore e al terzo

In tali casi è opportuno ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo.

Mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore.

Con l’avvertimento rivolto al terzo, oltre che al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto deve fare espressa menzione.

Il successivo atto di pignoramento, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore.

Tutte circostanze che nelle vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietario, devono essere attentamente considerate.

I diritti del terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata

Il terzo proprietario assoggettato a espropriazione forzata è, comunque, legittimato all’opposizione agli atti esecutivi.

Ciò in quanto direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo.

Al fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza numero 4923 del 2000.

Parimenti l’opposizione all’esecuzione, avendo a oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione.

Mentre non è legittimato attivamente all’opposizione il promissario acquirente del bene immobile gravato da ipoteca per un debito altrui che venga sottoposto a esecuzione dal creditore ipotecario.