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Vendita sospesa se il prezzo offerto é inferiore al giusto

Vendita sospesa se il prezzo offerto é inferiore al giusto

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 27 novembre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati.

L’art. 586 cpc dispone che il giudice dell’esecuzione, pur essendo stato versato il prezzo di aggiudicazione, può sospendere la vendita e non emettere il decreto di trasferimento, quando ritiene che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto.

La norma è stata introdotta dall’art.19 bis della Legge 203/91 contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.

Parte della dottrina, dando valore al suo contenuto letterale, sostiene che il giudice possa esercitare il potere in esame solo una volta avvenuto il pagamento del saldo prezzo.

Vendita sospesa se il prezzo offerto é inferiore al giusto: quando può essere sospesa la vendita immobiliare?

L’orientamento prevalente prevede che tale provvedimento può essere adottato anche nel tempo che intercorre tra l’aggiudicazione ed il pagamento del saldo prezzo.

La vendita sospesa se il prezzo offerto è inferiore al giusto può essere disposta solo fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Il presupposto del potere di sospensione, data la mancanza di parametri ai quali la valutazione del giudice deve attenersi, è stato sempre oggetto di ampio dibattito.

Si è evidenziato, in primo luogo, la estrema incisività sul procedimento di vendita.

Se trova giustificazione nell’ambito della procedura fallimentare, dove l’interesse da perseguire è quello del maggiore realizzo possibile per la massa, meno si adatta all’esecuzione individuale.

Vendita sospesa se il prezzo offerto é inferiore al giusto: elementi necessari per la sospensione della vendita

Conseguentemente si è ritenuto non idoneo a giustificare il provvedimento de quo ogni evento fisiologico della procedura relativa alle esecuzioni immobiliari.

Quale il mero succedersi dei ribassi, anche se lungo il corso di diversi anni, ovvero l’iniziale insufficienza del prezzo base, al quale dovrebbe ovviarsi attraverso l’aggiornamento della stima dell’immobile.

Quali devono essere allora gli unici elementi fattuali che possono indurre il giudice dell’esecuzione a negare l’emanazione del decreto di trasferimento?

Solo quelli dai quali si desume l’intervento di interferenze illecite nella vendita che ne hanno comportato l’irregolare svolgimento, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza numero 8464 del 1999.

In ogni caso, l’autorità giudicante dovrà fornire adeguata motivazione dalla quale possano emergere tutti i parametri con i quali ha determinato che la vendita è avvenuta ad un prezzo notevolmente ingiusto.

Verificatasi l’ipotesi che il giudice decida per la sospensione della vendita l’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione di tutte le somme versate maggiorate degli eventuali interessi.

La vendita sospesa se il prezzo offerto è inferiore al giusto può, dunque essere disposta solo ricorrendo le condizioni richiamate.

Il provvedimento ha la forma dell’ordinanza, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, secondo l’articolo 617 del codice di procedura civile, nonché revocabile e modificabile ai sensi dell’articolo 487 dello stesso codice di rito.

Analoga previsione di sospendere la vendita, anche dopo il versamento del prezzo, è regolata all’art. 108 terzo comma della Legge Fallimentare.

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Aste, il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare

Aste, il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su “Il Messaggero” il 20 novembre 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati 

La disciplina della sospensione per opposizione all’esecuzione è stata integralmente ridisegnata dalle recenti riforme del processo civile.

Si è cercato di chiarirne la natura cautelare, con l’applicazione all’istituto delle norme del relativo procedimento nelle aste, quando il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare.

Quando è ammissibile la sospensione dell’esecuzione immobiliare?

Nelle aste il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 624 del codice di procedura civile.

La norma stabilisce che quando è proposta opposizione all’esecuzione, anche da parte di terzi, il giudice, concorrendo gravi motivi, può sospendere su istanza di parte il processo, anche con cauzione.

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo nel termine di quindici giorni dalla pronuncia in udienza, o dalla sua notifica alle parti nel caso in cui non sono costituite in giudizio.

Cosa succede se questa non viene reclamata, o è confermata in sede di reclamo ed il relativo giudizio di merito non viene introdotto nel termine perentorio assegnato?

La norma dispone che il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nelle aste immobiliari il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi

In giurisprudenza manca ancora un orientamento univoco, tenuto conto dei problemi relativi all’ammissibilità del reclamo anche contro il provvedimento di sospensione.

Oltre alla possibilità di considerare l’istituto interamente sottoponibile alla disciplina dell’ articolo 669 bis del codice di procedura civile e seguenti.

Quanto alla circostanza dei gravi motivi richiamati dalla norma, essa attribuisce all’autorità giudicante il compito di effettuare una valutazione prognostica.

Nelle aste immobiliari, dunque, il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare sulla fondatezza dell’opposizione proposta, in base ai motivi ivi addotti.

Effetti del provvedimento di sospensione dell’esecuzione immobiliare

Nelle esecuzioni immobiliari gli effetti del provvedimento tra le parti sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato.

Ciò significa che non possono influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse, come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza numero 7537 del 2009.

La norma resta di difficile interpretazione, in particolare con riferimento al terzo comma, per capire quando il giudice può sospendere l’esecuzione immobiliare nelle aste.

L’opponente, una volta conseguito il provvedimento di sospensione non più reclamabile, ha la possibilità di rinunciare all’introduzione del giudizio di merito, optando per l’estinzione del processo.

Nel testo anteriore alla novella del 2009 l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di estinzione non era impugnabile e nulla era previsto per il caso di rigetto dell’istanza proposta dal debitore.

Tale situazione finiva per frustrare il bisogno di tutela delle parti.

Quando è possibile il reclamo al collegio nelle esecuzioni immobiliari?

Non si è mai dubitato che la parte che intende contestare la legittimità di una ordinanza di estinzione del processo esecutivo può proporre reclamo al collegio.

In tal caso il giudice, o meglio il collegio, può disporre la sospensione dell’esecuzione immobiliare nelle aste a norma dell’articolo 630 del codice di procedura civile.

Il legislatore del 2009 ha sancito che oggetto del provvedimento di estinzione non è più il pignoramento, ma il processo esecutivo.

Eliminando il riferimento agli atti compiuti e disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento, come previsto dall’articolo 632 dello stesso codice di rito.