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L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 20 marzo 2011 dall’Avvocato  Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Le nuove offerte devono essere presentate in Cancelleria entro dieci giorni. Ecco quali dati occorre indicare nell’offerta di immobile sottoposto a pignoramento.

La disciplina dell’aumento di quinto 

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: nella vendita con incanto l’aggiudicazione non è definitiva.

Infatti, l’art.  584 del  codice di procedura civile stabilisce che possono essere ancora fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni.

Ma le offerte successive non sono efficaci  se il prezzo  offerto non  supera di un  quinto quello raggiunto nell’incanto.

Cosa deve contenere l’offerta di acquisto?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: le offerte devono essere presentate mediante deposito in cancelleria.

La cauzione da prestare, ricorrendo tale fattispecie, deve essere pari al doppio di  quella originariamente prevista nell’ordinanza di vendita, a pena di nullità assoluta.

L’offerta può essere presentata personalmente dall’interessato o da un avvocato,  anche per persona da nominare

E deve contenere: il nome del giudice, il riferimento della data di aggiudicazione provvisoria del bene, i dati anagrafici dell’offerente e ogni altra utile indicazione, come espressamente previsto dall’art.  571 cpc.

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto: la Legge n. 80 del  2005

Con la riforma introdotta dalla Legge n. 80 del  2005 si  è voluto imprimere un carattere sanzionatorio diretto a correggere quello che poteva ravvisarsi come un  uso improprio dell’istituto.

Avendo previsto il legislatore che debba essere prestata cauzione per una somma pari al doppio di quella versata ai sensi  dell’art. 580 cpc.

E che essa sia incamerata alla procedura ove nessuno degli offerenti in aumento partecipi alla nuova gara indetta dal giudice.

Inoltre si è stabilito in un quinto e non più un sesto, come nella disciplina vigente fino al 28.2.2006, la misura dell’aumento da effettuarsi con offerta nel termine di  dieci giorni  dall’aggiudicazione provvisoria prevista dalla normativa che regola la vendita con incanto.

Chi può  partecipare all’aumento di quinto nelle aste immobiliari?

L’offerta di acquisto e l’aumento di un quinto.

La norma prevede oggi che alla gara indetta a seguito delle offerte successive all’incanto possano partecipare esclusivamente gli offerenti in aumento, l’aggiudicatario provvisorio ed  i partecipanti al precedente incanto.

Che, nel termine stabilito, integrino la cauzione fino a raggiungere i due decimi del prezzo base d’asta.

Tale termine è perentorio come quello che ad esso segue con il provvedimento  che indice la gara stabilito dal giudice per la presentazione di altre offerte in aumento.

Verificata la regolarità delle offerte il giudice, indice nuova gara.

Della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario ed alla quale, come detto, possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato, abbiano integrato la cauzione.

Quando è consentito l’aumento di quinto per asta giudiziaria?

Si è  dubitato se la gara debba aver luogo anche quando vi  sia stata soltanto un’offerta in aumento.

L’opinione prevalente è per la risposta affermativa, non lasciando spazio a diverse interpretazioni il disposto dell’articolo in esame.

Il compimento della pubblicità, infatti, non avrebbe alcuna logica se il giudice dovesse procedere automaticamente all’aggiudicazione in favore di colui che ha proposto offerta in aumento di  quinto.

Senza tralasciare di considerare che l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio  resta ferma, essendovi così almeno due soggetti portatori di un interesse attuale allo  svolgimento della gara, la cui diserzione comporta la perdita dell’intera cauzione da parte degli offerenti.

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Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione

Pubblicato su Il Messaggero il 13 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti  riservati. Vietata la riproduzione.

Entro il termine fissato per il versamento del saldo, l’aggiudicatario deve pagare tutti gli oneri tributari

Come ci si aggiudica un immobile all’asta?

La vendita con incanto è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, comunque non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

L’eventuale aggiudicazione non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione con conseguente riapertura della gara.

Ogni  offerente per poter essere ammesso all’incanto deve depositare presso la cancelleria del Tribunale, la domanda di partecipazione entro le 12.30 del giorno precedente quello fissato per l’incanto ad eccezione del sabato.

La domanda deve contenere: il  cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il  codice fiscale, il  domicilio, lo  stato  civile ed il recapito telefonico del soggetto cui  andrà intestato l’immobile.

Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno  essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.

Mentre, se è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: il saldo prezzo

Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario o di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato?

In  questo caso dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante che abbia accettato  di  concedere il mutuo.

E’ importante ricordare che l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri  tributari conseguenti all’acquisto del bene, quantificati dal Custode giudiziario.

Al quale devono essere corrisposti entro il termine per il versamento del saldo prezzo, che normalmente è di sessanta giorni dall’aggiudicazione e settanta dall’incanto.

Il procedimento esecutivo e l’aggiudicazione: la cauzione

Se l’offerente non rimane aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto.

Salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o  a mezzo di procuratore speciale, senza documento e giustificato motivo.

In tal caso, secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del Tribunale di Roma, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è  trattenuta come somma rinveniente a tutti  gli  effetti  dall’esecuzione.

Mentre, in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato  nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà  disposto l’incameramento  della cauzione.

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Le regole della vendita senza incanto

Pubblicato su Il Messaggero il 7 marzo 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti  riservati. Vietata la riproduzione.

E’ sufficiente il dissenso di un solo creditore per impedire che avvenga l’aggiudicazione.

Differenze tra vendita senza incanto e vendita con incanto

Sia la vendita senza incanto, disciplinata dagli articoli 570 e ss cpc, che quella con incanto, regolata dagli  articoli  576 e ss dello stesso codice, prevedono una gara aperta al pubblico di tutti i potenziali interessati, con esclusione del solo debitore.

Nell’esecuzione individuale viene di fatto preferita la vendita senza incanto, mentre in quella fallimentare, come disposto  dall’art. 108 della Legge istitutrice, la vendita avviene di regola con incanto.

Essendo prevista la seconda solo nei casi in cui possa apparire più vantaggiosa con il consenso dei creditori che hanno sull’immobile diritto di prelazione.  

Le regole della vendita senza incanto: l’offerta di acquisto

La vendita senza incanto è preceduta dal deposito di un’offerta irrevocabile accompagnata da una cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo che viene proposto.

A differenza della vendita con incanto dove invece la cauzione che viene prestata è del dieci per cento sul prezzo base d’asta.

L’immobile è aggiudicato all’offerente o, nel caso di pluralità di offerenti, a colui che abbia presentato l’offerta più alta all’esito di una gara.

Le regole della vendita senza incanto: il ruolo del giudice

Sull’offerta il giudice sente il debitore ed i creditori intervenuti.

Qualora  l’offerta non superi di almeno un quinto il valore stimato dell’immobile, come dispone  l’art.  572 del  codice di procedura civile, è sufficiente il dissenso di un solo creditore per impedire l’aggiudicazione.

Nel caso di più offerte, il giudice può indire una gara alla quale sono ammessi tutti  gli offerenti prendendo a base l’offerta più alta.

Mentre se la gara non può avere luogo per mancata adesione degli offerenti, si aprono per il giudice due alternative: aggiudicare all’offerta più alta, oppure aprire l’incanto.

Se aggiudica all’offerta più alta, emette un decreto con il quale fissa le modalità e i tempi di versamento del prezzo e una volta rispettate queste condizioni, il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile.

Nella vendita senza incanto l’ aggiudicazione è definitiva

Nella vendita senza incanto l’eventuale aggiudicazione è definitiva, non essendo possibile proporre l’aumento di quinto nei dieci giorni  successivi, come nella vendita con incanto.

Quest’ultima è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, comunque non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

Ciò significa che, anche nel caso di un unico partecipante, per aggiudicarsi l’immobile dovrà essere effettuato almeno un  rilancio.

Infatti, l’avviso della vendita indica oltre agli altri elementi per la partecipazione, il prezzo base e la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte cosicché, nell’udienza fissata, tutti gli interessati vengano ammessi alla gara.

La gara termina quando siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta, senza che ne segua un’altra maggiore, venendo così identificato l’aggiudicatario provvisorio.

L’eventuale aggiudicazione, come detto,  non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione con conseguente riapertura della gara.

 

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