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La garanzia del credito e le regole del pignoramento

 

Pubblicato su Il Messaggero il 27 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario. Tutti i diritti riservati

In cosa consiste il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario esegue al debitore di non compiere alcun atto atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione ed i loro frutti.

Pertanto con il pignoramento immobiliare viene costituito un vincolo sui beni assoggettati all’esecuzione che appartengono al debitore, di  cui con la trascrizione viene data anche pubblicità.

Lo  scopo è  quello  con  la vendita forzata di  ricavare soddisfazione del proprio credito  sui beni pignorati. 

La garanzia del credito e le regole del pignoramento: il patrimonio del debitore

I beni che vengono pignorati non sono nell’assoluta indisponibilità del debitore.

I problemi possono verificarsi soprattutto relativamente ad atti di disponibilità  che il soggetto pignorato possa compiere sui beni pignorati.

Pensiamo alla compravendita di un immobile pignorato.

Per prima cosa occorrerà verificare se il pignoramento è stato trascritto o meno e, dunque, se il terzo acquirente poteva, o meglio doveva, esserne a conoscenza.

A riguardo  bisogna richiamare l’art. 2913 del  codice civile che fa salvi  solo  gli  effetti  del possesso  bi buonafede,  circostanza non  sempre facilmente dimostrabile.

Che forma deve avere il pignoramento per essere valido?

La garanzia del credito e le regole del pignoramento: l ’art. 492 del codice di  procedura civile detta le regole relative alla forma che deve avere il pignoramento per essere valido.

L’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore è un elemento costante del pignoramento, in assenza della quale il pignoramento è nullo.

Con il pignoramento si attua la generica garanzia patrimoniale prevista dall’articolo 2740 del codice civile sul patrimonio del debitore

Altro  requisito è  costituito dall’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale e dall’avvertenza che altrimenti le successive notifiche  saranno effettuate presso la cancelleria.

Non  da ultimo l’ingiunzione deve contenere l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.

Ai fini  della garanzia del credito, inoltre, l’ufficiale giudiziari può effettuare, ove il creditore lo richieda, indagini presso l’anagrafe tributaria, o altre banche dati pubbliche consultabili.

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Le vendite all’asta e la mancata comparizione

Pubblicato su Il Messaggero il 13 giugno 2010.

Il procedimento esecutivo si estingue in caso di mancata comparizione per due udienze di tutte le parti…

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Case all’asta, l’estinzione del procedimento esecutivo

Pubblicato su Il Messaggero il 6 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.

L’estinzione del processo esecutivo

L’estinzione del processo esecutivo può avvenire per rinuncia dei creditori agli atti esecutivi, oppure per inattività delle parti e anche, come introdotto dalla Legge 69/2009, per mancata comparizione all’udienza.

L’art. 629 del codice di procedura civile stabilisce che il processo si  estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Mentre dopo la vendita è necessario un atto abdicativo anche da parte dei creditori non titolati.

L’estinzione a seguito di rinuncia, che può avvenire anche in sede di opposizione agli atti esecutivi , si verifica solo con l’ordinanza del giudice.

Per cui fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire in  giudizio ( Cass. Civ. 14 marzo 2008 n. 6885 ).   

Estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti

L’estinzione per inattività delle parti può configurarsi come una sanzione per i comportamenti di inerzia e omissivi delle parti nella prosecuzione o nella riassunzione del processo.

Opera di diritto, su eccezione della parte o su rilievo d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, alla prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.

Nell’estinzione per inattività rientrano i comportamenti omissivi, come ad esempio, la mancata instaurazione del giudizio di divisione nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.

Ma anche il mancato deposito, o la mancata integrazione della relazione notarile nel termine di cui all’art. 567 del  codice di procedura civile.  

Si considera un’ipotesi di estinzione per inattività delle parti, anche la mancata instaurazione del giudizio di merito di opposizione prevista dal terzo  comma dell’art. 624 del  codice di procedura civile.

La norma stabilisce in caso di sospensione del processo esecutivo, ove non venga instaurato il giudizio di merito di opposizione nel termine perentorio fissato dal giudice, l’estinzione con ordinanza del processo e  la cancellazione del pignoramento.  

Come avviene l’estinzione del processo esecutivo?

A riguardo è bene ricordare che la legge 69/2009 ha previsto che l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 624 terzo comma del codice di procedura civile avvenga su rilievo d’ufficio e non più su istanza dell’opponente 

Quanto all’ambito applicativo, parte della dottrina ritiene la norma applicabile alla sola opposizione all’esecuzione  ed all’ opposizione di terzo, ma non all’ opposizione a precetto.

Questo poiché nelle case all’asta, relativamente l’estinzione del procedimento esecutivo la norma succitata, limita la sua portata al pignoramento.

Mentre altro  orientamento ritiene la norma applicabile anche alle opposizioni agli atti esecutivi in base al  disposto dell’ art. 617 del codice di procedura civile.

Poiché l’ultimo comma dell’art 624 dello  stesso  codice di  rito, richiama l’art 618 che riguarda la sospensione delle esecuzioni agli atti esecutivi.

Mancata comparizione all’udienza nel processo esecutivo

Case all’asta, l’estinzione del procedimento esecutivo: l’ultima ipotesi di estinzione è contenuta nell’art. 631 del codice di procedura civile.

Si verifica con la mancata comparizione per due udienze di tutte le parti, rilevabile d’ufficio, previa comunicazione della cancelleria.

In tale ipotesi non si verifica l’estinzione del processo esecutivo, ma l’improseguibilità del procedimento, per il venire meno delle condizioni.

Come ad esempio nel caso di improcedibilità dell’azione, o per intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, salva la prosecuzione qualora il creditore vanti un titolo derivante da mutuo fondiario.

Cosa è l’estinzione atipica del processo esecutivo?

La Giurisprudenza di legittimità nega l’ipotesi di estinzione atipica, per stallo della procedura.

Come nel caso in cui il creditore non effettui gli avvisi ex art. 498 o 599 del codice di procedura civile, mancando la fonte normativa di tali estinzioni.

Contestualmente all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo il giudice dell’esecuzione ordina alla conservatoria la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ma il creditore con lo stesso titolo può iniziare una nuova azione esecutiva, salvo che il titolo non sia stato dichiarato nullo, o annullabile in sede di impugnazione.

Se l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione,  il trasferimento di proprietà si considera comunque avvenuto a favore dell’aggiudicatario e il debitore ha diritto solo al ricavato a lui distribuito.

La Suprema Corte ha, infatti, stabilito con sentenza n. 25507 del 30 novembre 2006 un importante principio di  diritto per le case all’asta e l’estinzione del procedimento esecutivo.

In caso di aggiudicazione, se nel periodo intercorrente tra la medesima e il decreto di trasferimento, interviene la rinuncia di tutti i creditori, l’acquisto non perde la sua efficacia per l’indifferenza dell’aggiudicazione provvisoria e dell’assegnazione all’estinzione.

Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Messaggero, per appuntamenti e consulenza telefonica, costi e modalità di prenotazione nell’area Assistenza Legale24h

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