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Case all’asta, l’inadempimento dell’aggiudicatario

Pubblicato su Il Messaggero il 13 dicembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietatala riproduzione.

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento.

Tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata, come previsto dall’art. 501 del codice di procedura civile.

Qual’è la differenza tra vendita con incanto  e senza incanto?

La vendita rappresenta la fase centrale del processo di esecuzione immobiliare e  può essere senza incanto, o con incanto.

La prima è preceduta dal deposito di un’offerta irrevocabile accompagnata da una cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo proposto.

L’immobile è aggiudicato all’offerente o, nel caso di pluralità di offerenti, a colui che abbia presentato l’offerta più alta all’esito di una gara e l’eventuale aggiudicazione è definitiva.

Qualora la vendita senza incanto non abbia avuto esito, si procede alla vendita con incanto.

La quale è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

Case all’asta l’inadempimento dell’aggiudicatario: il versamento del saldo prezzo

L’eventuale aggiudicazione non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Con conseguente riapertura della gara, come previsto dall’art. 584 del codice di procedura civile.

L’art. 587 dello stesso codice prevede che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario.

Pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

La decadenza dell’aggiudicatario inadempiente deve essere dichiarata dal giudice d’ufficio, non essendovi concordia sulla possibilità di evitarla con l’assenso di tutti i creditori sul  tardivo versamento del prezzo in ritardo da parte sua.

Case all’asta l’inadempimento dell’aggiudicatario: perdita della cauzione

Alla dichiarazione di decadenza segue la perdita della cauzione, che diviene parte del ricavato dell’espropriazione, pur non  essendo pacifica l’individuazione del soggetto al quale essa va restituita in caso di estinzione della procedura.

O laddove vi sia un residuo attivo dopo la distribuzione e la soddisfazione di tutti i creditori, sostenendosi da parte della dottrina che l’importo è rimesso, in tali casi, all’aggiudicatario inadempiente, pena l’ingiustificato arricchimento del debitore.

Ritenendosi da altri che la perdita della cauzione, concorrendo a formare la somma da distribuire a norma dell’art. 509 c.p.c., vada a vantaggio del debitore esecutato.

Contro il decreto, che ha natura di provvedimento esecutivo non decisorio, è proponibile,  comunque, opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il prezzo base per il nuovo incanto è fissato nella misura determinata a norma dell’art. 568, essendo irrilevante, stante l’inadempimento, il prezzo della precedente aggiudicazione.

Nel caso in cui il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, sia inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l’aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura.

A tal fine il giudice dell’esecuzione pronuncia un decreto di condanna ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. ed, in caso di mancato pagamento spontaneo, il decreto in questione costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l’attribuzione del credito in sede di distribuzione.

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La partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva

Pubblicato su Il Messaggero il 6 dicembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in responsabilità civile, diritto immobiliare e diritto ereditario. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

L’art. 477 del  codice di procedura civile sancisce che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

La questione è  di  particolare interesse per la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.

La notificazione del titolo e del precetto agli eredi

La disposizione consente che il titolo esecutivo sia utilizzato contro coloro che, quali eredi, succedono a titolo universale all’obbligato.

In altri termini, il titolo ha un’efficacia ultra partes contro i successori universali mortis causa di colui che è individuato come obbligato nel titolo stesso.

La notificazione del titolo e del precetto agli eredi presuppone che i chiamati all’eredità, non in possesso dei beni ereditari, abbiano accettato l’eredità stessa espressamente o tacitamente.

In proposito, si nega rilevanza all’accettazione sopraggiunta in corso di giudizio di opposizione proposta dall’intimato.

Ciò sul presupposto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all’epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo.

Tali principi  trovano  costante orientamento nella giurisprudenza sia di legittimità  che di merito in tema di partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva(Cass. 2849/1992; Cass. 11282/1991).

Omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo

In ogni caso l’omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa integra una opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4848/1986).

Il 2° comma dell’articolo  477 prevede un meccanismo di notificazione agevolata del titolo esecutivo agli eredi dell’originario obbligato defunto.

Si consente che, entro l’anno successivo alla morte, il titolo sia notificato agli eredi in quanto tali, collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Così il legislatore prende atto della difficoltà, per il creditore, di identificare e rintracciare tutti gli eredi del debitore defunto  e consente la notificazione impersonale e collettiva.

In passato si esprimeva il principio per cui il creditore, per esercitare l’azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del proprio debitore, dovesse ripetere la notificazione del titolo, in forma esecutiva, ai successori.

Questo, relativamente la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva, anche anche quando la notificazione fosse già avvenuta nei confronti dell’originario debitore (Cass. 7067/1993). 

Il problema della necessità di notificare nuovamente agli eredi titolo esecutivo e precetto nel caso di decesso del debitore, al quale già tali atti siano stati notificati è stato affrontato dalla  Corte di Cassazione.

Con  sentenza n. 5200 del  21/04/2000,  ha affermato che l’art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro.

Cosa succede se la morte avviene prima della notificazione del precetto al debitore?

Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l’uno né l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

La giurisprudenza ha così aderito all’orientamento dottrinario per cui se la morte avviene prima della notificazione del precetto al debitore deve notificarsi di nuovo il titolo esecutivo e, dopo dieci giorni, il precetto agli eredi.

Se avviene dopo la notificazione del precetto, il pignoramento ha luogo in danno degli eredi ma non è necessario ripetere la notificazione del titolo esecutivo per la partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.

Per prenotare un appuntamento, o una consulenza telefonica con l’Avvocato Gianluca Sposato tutte le informazioni sui costi dei servizi sono  nell’area Assistenza legale24h

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