Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Danno non patrimoniale

Indice

Cos’è il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale consiste nella violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, non suscettibili di valutazione economica, causati da un fatto illecito.

Viene qualificato dal legislatore come danno tipico perché, in base all’articolo 2059 del codice civile, può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

La fattispecie è diversa da quella di cui all’articolo 2043 del codice civile che obbliga chiunque procura ad altri un danno ingiusto a risarcirlo.

I pregiudizi di tipo non patrimoniale possono essere di natura contrattuale, o extracontrattuale.

Dallo stesso evento dannoso possono scaturire danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Come nei sinistri stradali, con danni all’autovettura e lesioni che, tra l’altro, possono ridurre anche la capacità di guadagno.  

Danno non patrimoniale e diritti costituzionalmente garantiti

Il danno non patrimoniale identifica pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, che non hanno immediato rilievo economico.

Il danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d’animo, non troverebbe tutela costituzionale, non identificandosi con il diritto alla salute, pur essendone una componente.

Il danno biologico, la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide nel quotidiano e sulle relazioni, fonda le radici nell’articolo 32 della Costituzione.

Il danno esistenziale compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana ed è garantito dall’articolo 2 della Costituzione.

Il riconoscimento costituzionale di tali diritti esige la tutela, tra gli altri, oltre che del diritto alla salute, del diritto all’onore e alla reputazione.

Diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti sono anche la libertà di stampa, di associazione e di circolazione.

Il diritto all’intangibilità della sfera affettiva in ambito familiare, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto a seguito della morte di un congiunto. 

Danno non patrimoniale e danno biologico

Il danno biologico e quello dinamico-relazionale costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e, pertanto, sono tutti danni risarcibili.

All’attuale nozione di danno non patrimoniale risultano riconducibili il cosiddetto danno biologico, il danno morale, e il cosiddetto danno esistenziale.

Il danno biologico trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

Il danno morale, che consiste nella sofferenza causata da un illecito, non può non assurgere al medesimo rango, se solo pensiamo al danno tanatologico.

Vi è, poi, il danno dinamico relazionale, come compromissione della dimensione esistenziale della persona, che per alcuni godrebbe di una propria autonomia.

Pregiudizio derivante dal peggioramento della qualità di vita, o necessità di adottare uno stile differente rispetto al passato, non necessariamente legato al danno biologico.

Il danno dinamico relazionale, in ogni caso, deve reputarsi risarcibile soltanto qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile.

Lesione tale da dare luogo, comunque, a una ingiustizia costituzionalmente qualificata, fondata sull’articolo 2 della Costituzione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Il pregiudizio non patrimoniale si identifica con la perdita di utilità non suscettibile di immediata valutazione economica.

Per cui il risarcimento del danno avviene, necessariamente, con giudizio equitativo.

Il risarcimento, in caso di lesioni, deve essere integrale, tenendo conto degli interessi costituzionalmente protetti.

La riparazione svolge una funzione sanzionatoria e satisfattiva e riguarda il danno biologico, all’interno del quale è ricompreso il danno morale e il danno esistenziale.

Oggetto del danno non è l’esatta compensazione di un valore monetario relativo alla perdita economica subita, non potendo attribuirsi al danno all’immagine, o alla salute.

Il risarcimento, dunque, adempie a una sorta di reintegrazione che soddisfa una perdita valutabile economicamente soltanto in via equitativa da parte del giudice. 

Calcolo del danno non patrimoniale

Il calcolo del danno non patrimoniale deve tenere conto della sintesi descrittiva dei molteplici aspetti che assume l’unitaria categoria dei pregiudizi non patrimoniali.

Tale determinazione per il calcolo del danno dà luogo, poi, ad i più accesi dibattiti e contrasti giurisprudenziali, sulla scorta di tecnicismi ed alternanza di orientamenti.

Innanzi tutto, la liquidazione del danno deve avvenire solo nei casi previsti dalla legge, come stabilisce l’articolo 2059 del codice civile.

In secondo luogo, ai fini del risarcimento, deve trattarsi di diritti inviolabili dell’individuo, che trovino tutela costituzionale.

Infine, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ovvero per equivalente, non trattandosi di danno patrimoniale. 

Ciò, anche in ipotesi di responsabilità da inadempimento della prestazione, di cui all’articolo 1218 del codice civile, relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale.

La condanna al risarcimento del danno non può, in ogni caso, mai prescindere dall’accertamento della gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Il calcolo del danno non patrimoniale quando è relativo alla menomazione dell’integrità psico fisica della persona avviene con la Tabella del danno biologico.