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La locazione dell’immobile venduto all’asta

La locazione dell’immobile venduto all’asta

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 16 ottobre 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Pignoramento immobiliare: quando il contratto di locazione è opponibile alla procedura esecutiva?

L’articolo 2923 del codice civile coordina la posizione dell’acquirente in vendita forzata con quella dei terzi titolari di diritti sulla cosa fondati su un contratto di locazione.

A tal uopo bisogna verificare sempre che si tratti di locazioni anteriori al pignoramento, – spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

Nel caso infatti che l’immobile venduto all’asta è occupato da un affittuario, l’acquirente deve rispettare il contratto d’affitto se è di data anteriore al pignoramento.

La disposizione in esame stabilisce sostanzialmente tre criteri per verificare l’anteriorità della locazione al pignoramento, cui corrispondono gradi diversi di opponibilità.

La locazione dell’immobile venduto all’asta: come verificare la validità del contratto di locazione?

La locazione dell’immobile venduto all’asta passa, prima di tutto, attraverso la verifica della trascrizione, che rende totalmente opponibili le locazioni immobiliari ultra novennali.

Quindi la data certa che impone all’acquirente di rispettare le locazioni immobiliari per l’intero periodo della durata convenzionale, purché non eccedente i nove anni dall’inizio della locazione.

Infine, occorre considerare il fatto che il conduttore detenga il bene.

Fatto che obbliga l’acquirente al rispetto della locazione nei limiti della durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

La locazione dell’immobile venduto all’asta: cosa succede se il contratto di locazione è a canone inferiore al minimo previsto dalla legge?

Cosa accade in caso di acquisto di immobile all’asta alla quale sia opponibile un contratto di locazione a canone concordato pari a meno della metà del minimo contrattuale?

Di regola – spiega l’Avvocato Sposato, specializzato in  diritto immobiliare – all’acquirente sono opponibili le sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento.

Questo criterio subisce però un’eccezione, ai sensi dell’art. 2923 terzo comma da tenere presente per la locazione dell’immobile venduto all’asta.

In questa ipotesi l’acquirente non è tenuto a rispettare le locazioni consentite dall’espropriato in epoca anteriore al pignoramento.

Ciò nel caso in cui il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni.

La congruità del canone di locazione come viene determinata?

Vediamo come va valutata la congruità, o meno, del prezzo per l’estensione alla vendita forzata in base al principio per cui l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione.

Ciò deve avvenire, non con riferimento all’epoca della stipulazione del contratto, o dell’assegnazione del bene, ma alla data del pignoramento.

L’acquirente che non voglia rispettare la locazione, nonostante la tempestività del contratto e la congruità del canone, deve eccepire la simulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1415 secondo comma del codice civile.

L’eccezione è subordinata all’obbligo di fornire la relativa prova, come ha affermato la Cassazione con la sentenza del 27/1/1999 numero 721.

Dopo che è stato eseguito il pignoramento, non è dato parlare, infatti, di rinnovo tacito del contratto di locazione per mancata disdetta da parte del locatore.

E’ necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ex articolo 560 secondo comma del codice di procedura civile, mancando la quale il rapporto locativo non subisce rinnovi ulteriori dopo il pignoramento (Cassazione 25/2/1999).

Tutte circostanze da valutare con un avvocato immobiliarista per la locazione dell’immobile venduto all’asta.

Locazione di immobile successiva al pignoramento

Vediamo cosa accade quando la locazione non è opponibile all’aggiudicatario del bene per essere stato il relativo contratto stipulato in epoca successiva al pignoramento dell’immobile. 

Cosa può fare il conduttore che non è stato avvertito dell’esistenza del pignoramento dell’immobile e che è stato costretto a rilasciarlo in seguito alla vendita?

Il questo caso il conduttore ha diritto, per il fatto di aver subito l’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno.

L’azione è esperibile nei confronti del locatore, per non aver potuto godere il conduttore dell’immobile fino alla scadenza pattuita del contratto di locazione.

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Vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace

Vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace

Avvocato Gianluca Sposato

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Pubblicato su Il Messaggero il 9 ottobre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Riproduzione riservata.

Quando il pignoramento è inefficace?

L’articolo 562 del codice di procedura civile stabilisce che se il pignoramento diventa inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497 stesso codice, il giudice ordina che sia cancellata la trascrizione.

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione della trascrizione del pignoramento su presentazione dell’ordinanza emessa – spiega l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare.

La norma cui si fa riferimento prevede che il pignoramento perda efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione, o la vendita.

La “ratio” della norma risponde alla necessità di rendere più sollecito il procedimento di espropriazione.

In questo modo si vuole evitare che i beni restino vincolati senza che si compiano attività procedurali che danno il via alla fase di trasformazione e realizzazione del credito.

Vendite all’asta: quando il pignoramento non è efficace la procedura esecutiva si interrompe

In via generale – aggiunge l’avvocato Sposato – il termine di efficacia del pignoramento comincia a decorrere dal momento del suo perfezionamento.

Nelle vendite all’asta quando il pignoramento non è efficace la procedura esecutiva si interrompe.

Quanto all’espropriazione immobiliare, la questione è controversa e riflette la diversità di opinioni che si registra in ordine alla individuazione del momento in cui si perfeziona il pignoramento.

Secondo una parte della dottrina il termine decorre dalla notificazione del libello.

Invece, per quella parte maggioritaria della dottrina che vede nella trascrizione dell’atto il momento di perfezionamento del pignoramento immobiliare, il termine di efficacia dell’atto decorre a partire da quello stesso momento.

Vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace: notifica e trascrizione del pignoramento

A questo riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto al debitore e non da quella della trascrizione di questo.

Come stabilito dalla Cassazione civile, Sezione III, con sentenza numero 9231 del 16/09/1997”.

Lo scopo della norma è quello di stabilire un rapido procedimento per la cancellazione della trascrizione del pignoramento quando ne ricorrono le condizioni.

Ciò è possibile nelle vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.

Cancellazione della trascrizione del pignoramento

Per quanto la legge non si esprima al riguardo, si suppone che il provvedimento di cancellazione, analogamente a quanto dispongono l’articolo 2668 del codice civile e l’articolo 2884 dello stesso codice debba essere definitivo.

Pertanto – conclude l’avvocato Sposato – il conservatore dei registri immobiliari potrà concretamente provvedere alla cancellazione dei gravami soltanto dopo che è divenuta non reclamabile.

Sarà dunque necessaria l’ordinanza contenente l’ordine giudiziale di cancellazione, o che è passata in giudicato la sentenza che respinge il reclamo.

Per provare il carattere definitivo dell’ordinanza occorrerà, in ogni caso, la certificazione del cancelliere attestante che non è stato presentato reclamo nei termini di legge.

Per prenotare una consulenza legale con l’Avvocato Gianluca Sposato è possibile consultare i servizi offerti ed i relativi costi nell’area Assistenza Legale24h.

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Case all’asta, prima della vendita avviso ai creditori

Case all’asta, prima della vendita avviso ai creditori

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 2 ottobre 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Quando bisogna avvisare i creditori della vendita?

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione forzata devono essere avvertiti i creditori che sui beni oggetto di pignoramento hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

L’articolo seguente precisa che possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.

Nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati.

Ovvero avevano un diritto di pegno, o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

Quando possono intervenire in giudizio i creditori?

Case all’asta prima della vendita avviso ai creditori: la disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della par condicio creditorum posto dall’art. 2741 del codice civile.

Secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.

Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita, o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.

Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006.

Dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.

La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 del codice di procedura civile.

Case all’asta, prima della vendita avviso ai creditori: gli effetti dell’intervento

Case all’asta, prima della vendita avviso ai creditori: circa gli effetti dell’intervento è l’articolo 500 dello stesso codice di rito a disciplinare la fattispecie.

Tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato, oltre che a provocarne i singoli atti.

In linea di principio i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale.

Assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.

Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato, o meno, da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo.

A seconda che sia avvenuto prima, o dopo,  l’emissione dell’ordinanza di vendita.

L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.

L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma.

Poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.