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Vendite all’asta, la riduzione del pignoramento

Vendite all’asta, la riduzione del pignoramento

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 17 luglio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati.

L’articolo 496 del codice di procedura civile prevede che su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti azionati nel procedimento esecutivo, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento.

Cosa è la riduzione del pignoramento?

Sulla natura dell’istituto in esame si è molto dibattuto in dottrina, propendendo parte di essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono che si tratti di un rimedio di mera opportunità.

La soluzione dipende dall’inquadramento del pignoramento eccessivo, consentito da una parte della dottrina e ritenuto illegittimo da altri.

Secondo opinione diffusa al creditore sarebbe, infatti, sempre consentito pignorare beni di valore superiore all’importo del proprio credito, per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori.

Coerentemente con tale orientamento, dunque, la riduzione del pignoramento avrebbe natura di mero rimedio di opportunità affidato alla discrezionalità del giudice. Secondo una opinione meno diffusa, invece, il pignoramento eccessivo sarebbe illegittimo, con la conseguenza che la riduzione in forza dell’art. 496 acquisterebbe natura di rimedio di legittimità.

Quando si può chiedere la riduzione del pignoramento?

Circa il termine iniziale della riduzione, l’opinione tradizionale della dottrina sostiene che l’istanza di riduzione del pignoramento sarebbe inammissibile se proposta prima dell’udienza di autorizzazione della vendita.

Questo per la necessità di evitare di frustrare le aspettative dei creditori che fino a quel momento possono tempestivamente intervenire nel processo di esecuzione.

Tale costruzione dottrinale  è stata tuttavia smentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8221/1999; Cass. 12618/1999) che ha ribadito che non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell’istanza di riduzione.

Come si chiede la riduzione del pignoramento?

In caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede, il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione.

In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata come ha stabilito recentemente la Suprema Corte con sentenza n. 18533 del 2007.

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di riduzione del pignoramento, se revocabile o modificabile fino a quando non sia stata eseguita, non è impugnabile con il ricorso per Cassazione, ma con l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile, sia per contestarne la regolarità formale che l’opportunità (Cass. 10998/2003, Cass. 797/1999).

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Aste sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi

Aste, sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi

Avv Gianluca Sposato -risarcimento danno da morte

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Pubblicato su Il Messaggero il 3 luglio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati

Quando è possibile pignorare beni che appartengono ad altri?

L’ art. 599 del codice di procedura civile stabilisce che  nelle aste possono essere sottoposti a pignoramento i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

Ma occorre notificare ai contitolari del diritto non debitori un avviso.

Con il quale, oltre ad essere data conoscenza del pignoramento, è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.

Ai sensi dell’art. 180 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l’avviso in questione deve contenere:

  1. l’indicazione del creditore pignorante,
  2. la descrizione esatta del bene pignorato,
  3. la data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso.

Con il medesimo avviso, o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 cpc.

Tale norma regola le modalità operative della liquidazione della quota.

In tal modo nelle aste sono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi.

Come avviene l’espropriazione verso i contitolari?

La riforma del 2006 ha stabilito i criteri cui attenersi nella scelta tra le varie forme previste dal legislatore per l’espropriazione sui diritti oggetto di contitolarità.

Queste sono in via preferenziale:

  • la separazione in natura,
  • la divisione giudiziale
  • la vendita della quota indivisa.

Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta, o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale.

Salvo che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari, o superiore, al valore della stessa.

Occorre tenere presente che l’omissione dell’avviso, comunque, non comporta la nullità del pignoramento, ma soltanto l’improcedibilità dell’esecuzione.

Che, prima della vendita, può essere fatta valere con opposizione di terzo, mentre nella fase successiva ad essa, in un giudizio autonomo di cognizione, con domanda di accertamento, o di rivendica.

Modalità di espropriazione della quota indivisa

Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell’avviso ai contitolari, determinerà le modalità di espropriazione della quota indivisa sottoposta a pignoramento, previa audizione delle parti.

Ove la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, disporrà procedersi al giudizio di divisione, salvo che non ordini la vendita della quota del bene.

Reputandola economicamente non sconveniente, qualora abbia concreti elementi per ritenere che la vendita possa avvenire ad un prezzo pari, o superiore, a quello di cui alla perizia di stima.

Poichè nelle aste vengono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi, è fondamentale che i comproprietari vengano assistiti da un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari.

La separazione in natura del bene richiede l’accordo dei contitolari

L’ordinanza con la quale il giudice, previa convocazione di tutti gli interessati, dispone la separazione in natura della quota spettante al debitore è emessa senza che si svolga una fase contenziosa.

Trattandosi di un provvedimento a contenuto divisorio, la legittimazione a richiederla spetta, oltre che al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ai contitolari.

Si deve escludere che sia legittimato, invece, il debitore contro il quale si procede esecutivamente.

La separazione può, tuttavia, essere ordinata solo sull’accordo di tutti i contitolari.

Poiché le esigenze di celerità del processo esecutivo non possono privare i comproprietari delle garanzie giurisdizionali del processo divisorio.

Con l’accordo delle parti si può acconsentire che al debitore sia attribuita una somma di denaro in sostituzione della porzione del bene corrispondente alla sua quota.

Aste sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi: possibilità di vendere la quota indivisa ed atti reclamabili

Contro il provvedimento di separazione emesso dal giudice, il contitolare non debitore può proporre opposizione di terzo, se il provvedimento viola un suo diritto sul bene indiviso.

Il Giudice non effettua la scelta secondo criteri di opportunità e convenienza, bensì sulla base di un giudizio prognostico in ordine alle possibilità di vendere la quota indivisa.

Qualora dopo il primo esperimento di vendita il prezzo scenda al di sotto del valore di stima della quota, così denunciando un errore di valutazione, è ipotizzabile che possa disporre il giudizio di divisione.

Questo avviene con revoca del precedente provvedimento, anche ad istanza di parte, la quale potrebbe impugnare l’eventuale diniego con opposizione agli atti esecutivi.

Queste sono le possibilità previste dalla legge nelle aste, quando sono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi.

Aste sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi: l’assegnazione del bene pignorato al creditore

In questa prospettiva è possibile anche l’assegnazione ad un creditore che abbia presentato istanza fino a 10 giorni prima dell’incanto, a norma dell’art. 588 del codice di procedura civile.

Così come è praticabile la nomina di un amministratore giudiziario, secondo il disposto di cui all’ art. 592 dello stesso codice di rito.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata.

Con ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione, neppure dal proprietario non debitore, trattandosi di atto revocabile dal Giudice che lo ha emesso, impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi.

Per richiedere una consulenza legale all’Avvocato Gianluca Sposato è possibile consultare tariffe e servizi nell’area Assistenza Legale24h.