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Case all’asta. Dall’incanto all’aggiudicazione

 

Pubblicato su Il Messaggero il 30 gennaio 2011.

Il custode giudiziario prepara il piano di riparto e provvede alla registrazione del decreto di trasferimento.

Le operazioni di vendita delegate al professionista delegato  

L’art. 591 bis cpc, ha previsto la delega delle operazioni di vendita ad un notaio, avvocato, o  commercialista iscritto negli elenchi di cui  all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

La norma ha trovato una disciplina disomogenea sul territorio nazionale.

In molti Tribunali la vendita e le operazioni ad essa connesse viene delegata ad un avvocato o commercialista.

A Roma, quando non viene delegata ad un notaio, si  svolge davanti al Giudice dell’Esecuzione ed il professionista di cui sopra viene nominato custode del  compendio pignorato.

In tal modo si è voluto velocizzare la vendita, tenuto conto che  prima della riforma  era il debitore esecutato ad essere nominato custode del compendio pignorato.

Case all’asta: dall’incanto all’aggiudicazione nella vendita con e senza incanto

Mentre nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva, in quella con incanto devono decorrere dieci giorni, senza che siano state presentate offerte in  aumento di un quinto.

Soltanto  a questo punto l’aggiudicatario dovrà  effettuare il saldo prezzo secondo le modalità riportate nel verbale di aggiudicazione, normalmente entro sessanta  giorni nel caso di vendita senza incanto e settanta nel caso di vendita con incanto.

Aggiudicato l’immobile, il custode è tenuto a svolgere le attività di delegato ex art.  591 bis n. 11 e 12 del  codice di procedura civile.

Deve, per prima cosa, verificare l’avvenuto pagamento del saldo del prezzo d’aggiudicazione ed il tempestivo deposito da parte dell’aggiudicatario dell’eventuale quietanza rilasciata dal creditore fondiario.

Ciò ove si sia provveduto al saldo del prezzo, o di parte di esso, in base alla disciplina sul credito fondiario.

Dovrà, poi, quantificare gli oneri tributari connessi all’aggiudicazione, provvedendo  a riscuoterli per l’adempimento  delle formalità connesse.

Case all’asta dall’incanto all’aggiudicazione: il decreto di trasferimento

L’aspetto più delicato delle attività delegate al professionista, in questa fase, riguarda la predisposizione del decreto di trasferimento, poiché con esso  viene trasferita la proprietà del bene all’aggiudicatario.

Non appena verificato l’avvenuto versamento del saldo prezzo e dell’importo delle spese necessarie ad assolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, il custode-delegato deve trasmettere al giudice dell’esecuzione l’originale del decreto di trasferimento da firmare.

Accompagnato da una bozza da lui sottoscritta in minuta, dal certificato di destinazione urbanistica e da una  visura catastale aggiornata dell’immobile oggetto della vendita.

Successivamente dovrà provvedere alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti.

Affinchè l’aggiudicatario possa entrare nell’effettivo possesso dell’immobile, una copia del decreto di trasferimento unitamente al verbale d’aggiudicazione, deve poi essere notificato al debitore esecutato.  

Vendita di immobile occupato dall’esecutato

Case all’asta dall’incanto all’aggiudicazione: occorre tener conto della disciplina normativa qualora l’immobile sia occupato.

Se l’immobile è  occupato dal debitore e dalla sua famiglia ovvero da terzi senza alcun titolo, già con l’ordinanza di aggiudicazione, o  con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere il rilascio del bene acquistato da parte del custode giudiziario.

Mentre diversa è l’ipotesi in  cui esista un contratto di locazione, in  quanto  bisognerà verificare se lo stesso sia stato stipulato prima o dopo il pignoramento immobiliare.

L’attività del Custode termina con la  predisposizione del piano di riparto.

 Che dovrà essere depositato al Giudice dell’esecuzione, unitamente al rendiconto finale della gestione per la sottoscrizione e  successiva approvazione,  salvo non  sorgano controversie distributive.

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Immobili all’asta, il contenuto della perizia

Pubblicato su Il Messaggero il 23 gennaio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

Il consulente tecnico deve sempre verificare la completezza della documentazione catastale

Il contenuto della perizia immobiliare

L’art.  569 del  codice di procedura civile,  così  come modificato  dalla legge n. 80 del 2005, prevede che la nomina dell’esperto incaricato di determinare il valore dell’immobile pignorato avvenga prima dell’udienza di convocazione delle parti.

Ciò in modo  da poter arrivare a tale udienza con la relazione di  stima già  svolta –  spiega l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari.

La norma impone termini precisi nel decreto di  fissazione di udienza per la comparizione delle parti e la convocazione dell’esperto, di  regola un  architetto od ingegnere iscritto  nell’elenco  dei  Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale.

La convocazione deve avvenire  entro  trenta giorni dal  deposito  della documentazione ipo catastale, mentre tra la data del provvedimento  e l’udienza non possono  decorrere più  di  centoventi  giorni.   

Disposizioni generali del tribunale di Roma sulle esecuzioni immobiliari 

Immobili  all’asta il contenuto della perizia, le disposizioni  generali  del  Tribunale di Roma dispongono  che il CTU provveda, per prima cosa, a  verificare la completezza della documentazione relativa all’estratto del catasto.

Quindi  all’esame dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, acquisendo, ove non siano depositate, le mappe censuarie indispensabili per la corretta identificazione del bene e, solo per i terreni, i certificati di destinazione urbanistica.

La descrizione dell’immobile pignorato nella relazione del Ctu

Successivamente, dovrà provvedere alla descrizione dell’immobile pignorato, accertandone la conformità con quella contenuta nel pignoramento e  procedendo, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto.

Tra i quesiti  posti all’esperto assume particolare importanza quello relativo alla possibilità  di  vendere  i beni pignorati in uno o più lotti,  atteso  che il  debitore esecutato potrà  chiedere, ove ricorrano i presupposti,  la riduzione del pignoramento.

Immobile pignorato pro quota divisibile in natura

Se l’immobile è pignorato solo pro quota e se è divisibile in natura, l’esperto dovrà procedere alla formazione dei singoli lotti  indicando il valore di ciascuno, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari.

Per questo negli immobili all’asta il contenuto della perizia è  fondamentale anche per valutare elementi  di opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.

Determinazione del valore dell’immobile all’asta

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell’immobile, che rappresenta la fase conclusiva dell’incarico e certamente l’aspetto più  delicato,  nell’elaborato peritale deve essere indicato il criterio di stima  cui si è fatto riferimento.

Operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima.

In  considerazione dello stato di conservazione dell’immobile e  di eventuali contratti di locazione e  provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, per natura opponibili alla procedura esecutiva.

Adempimenti del Ctu prima della vendita immobiliare

Occorre tener presente, poi,  che il CTU è  tenuto  ad inviare, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato.

Il Ctu deve svolgere tale adempimento almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Il Ctu deve assegnare alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso di lui note di osservazione al proprio elaborato,  al  fine di  garantire l’eguaglianza sostanziale della parti in  giudizio.

L’elaborato peritale,  completo di tutti gli allegati, dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Questi  gli  allegati da depositare negli immobili all’asta con il contenuto della perizia:

  • la documentazione fotografica,
  • la planimetria,
  • la visura catastale,
  • copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria,
  • copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d’accesso,
  • nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita

Dovranno essere depositati, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita,  salva la richiesta di termini di proroga per eccezionali  difficoltà  nello  svolgimento  dell’incarico.

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Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo

Pubblicato su Il Messaggero il 16 gennaio 2011 dall’Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.

Il terzo proprietario deve subire l’espropriazione al posto del debitore. Possibile l’opposizione agli atti esecutivi

Quando è ammessa l’espropriazione contro il terzo proprietario?

L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario.

Questa consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode.

La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo del debitore tutte le volte in  cui si  trovi in un particolare rapporto con il bene.

Per esempio nel caso del terzo acquirente che ha acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca.

Oppure nel caso  del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di  garanzia per debito altrui.

Infine nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.

Case all’asta l’espropriazione contro il terzo: la responsabilità per debito altrui

In tali casi il proprietario del bene espropriato, benchè estraneo al rapporto  debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui.

Potendo delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.

Ed infatti l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal  debitore nelle ipotesi in cui il bene subastato sia gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di  garanzia reale per debito  altrui.

O nel caso di acquisto già onerato, ovvero nel caso in cui l’alienazione da parte del  debitore sia stata revocata per frode.

Ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.

Disciplina dell’espropriazione contro il terzo

Case all’asta, l’espropriazione contro il terzo: il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’art. 2910 del codice civile.

La norma, rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall’art. 2740 dello stesso codice di rito.

Stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito.

O quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

In tali  casi è opportuno  ricordare che l’atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo.

Mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore e dovrà contenere l’avvertimento rivolto al terzo, oltrechè al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l’atto di precetto dovrà fare espressa menzione.

Mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell’espropriazione immobiliare o dell’espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore.

I diritti del terzo proprietario sottoposto ad espropriazione forzata

Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata  è,  comunque,  legittimato all’opposizione agli atti esecutivi,  essendo direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo.

Al  fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non  conformi alla legge, come stabilito dalla  Suprema Corte con  sentenza n. 4923 del 2000.

Parimenti  l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art.  615 del  codice di procedura civile, avendo  ad oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è  esperibile soltanto  dal  debitore e dal terzo  assoggettato all’esecuzione.

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